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Articolo 1 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 1 Testo unico bancario

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

  1. a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
  2. a-bis) «autorità di risoluzione» indica la Banca d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento, nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;
  3. b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
  4. b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea;
  5. c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
  6. d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
  7. d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
  8. e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
  9. e-bis) «MVU» indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;
  10. e-ter) «Disposizioni del MVU» indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
  11. e-quater) «UIF» indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231(5);
  12. e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
  13. [f)"UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;](1)
  14. g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro dell'Unione europea(4);
  15. g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività(4);
  16. g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi(4);
  17. h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro dell'Unione europea;
  18. h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
  19. 1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
  20. 2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
  21. 3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
  22. 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
  23. 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
  24. 6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
  25. h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato dell'Unione europea la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU(4);
  26. i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  27. l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;
  28. l-bis) «autorità antiriciclaggio» indica le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva(5);
  29. l-ter) «autorità di vigilanza su base consolidata» indica l'autorità di vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013(5);
  30. [m) "Ministero dell'economia e delle finanze" indica il Ministero dell'economia e delle finanze.](1)(6)

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

  1. a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
  2. b) "banca dell'Unione europea": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia(4);
  3. c) "banca di Stato terzo": la banca avente sede legale in uno Stato terzo(4);
  4. d) «soggetto significativo»: i soggetti definiti dall'art. 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU;
  5. d-bis) «soggetto meno significativo»: i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d);
  6. e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto e' stato autorizzato;
  7. f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:
  8. 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
  9. 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
  10. 3) leasing finanziario;
  11. 4) prestazione di servizi di pagamento;
  12. 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;
  13. 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
  14. 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
  15. - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
  16. - cambi;
  17. - strumenti finanziari a termine e opzioni;
  18. - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
  19. - valori mobiliari;
  20. 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
  21. 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
  22. 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
  23. 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
  24. 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
  25. 13) servizi di informazione commerciale;
  26. 14) locazione di cassette di sicurezza;
  27. 15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989(4);
  28. g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106;
  29. h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
  30. 1) controlla la banca;
  31. 2) è controllato dalla banca;
  32. 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
  33. 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
  34. 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
  35. h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
  36. h-bis.1) "istituti di moneta elettronica dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia(4);
  37. h-ter) "moneta elettronica": il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
  38. 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
  39. 2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
  40. h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
  41. [h-quinquies) “partecipazioni rilevanti”: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società;] (2)
  42. h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
  43. h-septies) 'istituti di pagamento dell'Unione europea': gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia(4);
  44. h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attività:
  45. 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  46. 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  47. 3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
  48. 3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
  49. 3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
  50. 3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
  51. 4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
  52. 4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
  53. 4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
  54. 4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
  55. 5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;
  56. 6) rimessa di denaro;
  57. 7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
  58. 8) servizi di informazione sui conti;
  59. [h-octies) "succursale di un istituto di pagamento": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'istituto di pagamento;](3)
  60. h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
  61. i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione europea che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128 quater(4);

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti.

3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.

3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Note

(1) Lettera soppressa dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72
(2) Lettera soppressa dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(3) Lettera abrogata dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218
(4) Lettera modificata dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.
(5) Lettera introdotta dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.
(6) Il comma 1 è stato modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, che ha modificato la lettera a-bis) e introdotto le lettere b-bis) ed e-quinquies).

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