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- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 190.2 - Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 909/2014
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 190.3 - Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 190 bis - Responsabilitą degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli
intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei
servizi di APA e di ARM
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 192 bis - Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 193 - Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societą di revisione legale
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 193 quater - Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE)
2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal regolamento (UE)
2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 194 bis - Criteri per la determinazione delle sanzioni
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 195 - Procedura sanzionatoria
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 195 quater - Sanzioni in caso di risoluzione
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 199 - Societą fiduciarie
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 201 - Agenti di cambio
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 203 - Contratti a termine
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 204 - Gestione accentrata
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 205 - Quotazioni di prezzi
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 2 - Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 4 bis - Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolositą sociale dei condannati per taluni delitti
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 11 - Servizio sanitario
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 12 - Attrezzature per attivitą di lavoro di istruzione e di ricreazione
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 13 - Individualizzazione del trattamento
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 13 bis - Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 14 - Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 14 ter - Reclamo
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 15 - Elementi del trattamento
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 17 - Partecipazione della comunitą esterna all'azione rieducativa
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 18 - Colloqui, corrispondenza e informazione
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 18 ter - Limitazioni e controlli della corrispondenza
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 20 - Lavoro
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 21 ter - Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravitą
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 25 - Peculio
- Legge sull'ordinamento penitenziario - Art. 26 - Religione e pratiche di culto