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Articolo 192 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti

Dispositivo dell'art. 192 bis TUF

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123 bis, comma 2, lettera a), si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

  1. a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa , quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
  2. b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
  3. c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

1.1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano le disposizioni previste dall'articolo 123 ter e le relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b)(1)(2).

1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni del medesimo comma 1.1 da parte della società, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b)(3)(2).

1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della società o dell'ente, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

  1. a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa , quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
  2. b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
  3. c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123 bis, comma 2, lettera a), e richiamate dai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica l'articolo 187 quinquiesdecies, comma 1-quater(1).

1-quater. Nei casi di inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali è accertata l'inosservanza dell'ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da parte della persona giuridica.

Note

(1) Il comma 1.1 è stato inserito dall'art. 4 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.
(2) Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto, con l'art. 4, comma 1, che, fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del D. Lgs. medesimo.
(3) Il comma 1.1-bis è stato inserito dall'art. 2, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 84.

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