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Articolo 194 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Criteri per la determinazione delle sanzioni

Dispositivo dell'art. 194 bis TUF

1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

  1. a) gravità e durata della violazione;
  2. b) grado di responsabilità;
  3. c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
  4. d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
  5. e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
  6. f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
  7. g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
  8. g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria(1);
  9. h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
  10. h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.

Note

(1) Lettera inserita dall'art. 2 comma 4 del D. Lgs. 13 febbraio 2019, n. 19

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