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Articolo 187 sexies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Confisca

Dispositivo dell'art. 187 sexies TUF

1. [L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito(1).

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.](2)

Note

(1) Tale comma 1 è stato modificato dall'art. 4 comma 14 del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 6 marzo 2019, n. 112 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 187 sexies.

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