Che cosa significa "Fonti del diritto"?
Insieme dei fatti e degli atti che sono riconosciuti dall'ordinamento come idonei a creare, modificare ed estinguere le norme giuridiche.
Le fonti possono essere intese come eventi la cui realizzazione è condizione perché una norma appartenga a una determinato ordinamento giuridico (posizione del positivismo giuridico); oppure in una accezione più estesa, come tutte quelle idee (anche morali o politiche) che possono influenzare gli organi che creano il diritto, nell'esercizio di tale attività creativa.
Nell'ordinamento italiano, le fonti del diritto sono elencati all'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale che introducono il codice civile.
Le fonti possono essere intese come eventi la cui realizzazione è condizione perché una norma appartenga a una determinato ordinamento giuridico (posizione del positivismo giuridico); oppure in una accezione più estesa, come tutte quelle idee (anche morali o politiche) che possono influenzare gli organi che creano il diritto, nell'esercizio di tale attività creativa.
Nell'ordinamento italiano, le fonti del diritto sono elencati all'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale che introducono il codice civile.