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Articolo 21 sexies Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Recesso dai contratti

Dispositivo dell'art. 21 sexies Legge sul procedimento amministrativo

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Spiegazione dell'art. 21 sexies Legge sul procedimento amministrativo

Come già visto analizzando l'art. 2, la p.a., nell'esercizio del potere amministrativo, può avvalersi dagli strumenti offerti dal codice civile. Corollario di tale disposizione è quindi che i contratti stipulati con i privati cittadini, pur rispondendo come di consueto ad un interesse pubblicistico, sono regolati dal diritto privato.

L'ambito primario in cui opera tale regime è chiaramente quello relativo al settore degli appalti pubblici, regolato dal D.Lgs. n. 50/2016.

La norma in commento stabilisce in generale che il recesso unilaterale da parte della p.a. è ammesso solo nei casi previsti dalla legge (ad esempio art. 109 D.Lgs. n. 50/2016, c.d. Nuovo codice appalti), o dal singolo contratto.

La riserva di legge impedisce pertanto che il privato contraente sia sottoposto alla mera volontà dell'amministrazione contraente, senza le conseguenze indennitarie previste dalle singole disposizioni.

Massime relative all'art. 21 sexies Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 2562/2015

In materia di contratti della P.A., ogni questione relativa al recesso esercitato nel corso del rapporto contrattuale riguarda l'esercizio di diritti potestativi iscrivibili nell'autotutela di diritto privato, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario; tale principio č estensibile anche al recesso di cui all'art. 1, comma 13, del d.l. n. 135 del 2012, in quanto tale norma, nel consentire, a determinate condizioni, alle Amministrazioni che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura e servizi di "recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni giā eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite", non attribuisce al soggetto pubblico il potere di "intervenire ab extra sul rapporto stesso in forma e modalitā autoritative", ma riconosce una facoltā di matrice privatistica riconducibile al paradigma di cui agli artt. 1373 c.c. e 21 sexies della legge n. 241/1990.

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