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Articolo 6 bis Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Conflitto di interessi

Dispositivo dell'art. 6 bis Legge sul procedimento amministrativo

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Spiegazione dell'art. 6 bis Legge sul procedimento amministrativo

Uno dei principi più importanti, che, ex articolo 7 Cost., traspare anche dal dettato costituzionale, è quello dell'imparzialità. Tramite tale vincolo, l'amministrazione ha l'obbligo di non discriminare i soggetti privati coinvolti nel procedimento amministrativo, garantendo a tal fine trattamenti simili in situazioni analoghe e trattamenti differenziati in situazioni differenti. Così descritto, il principio di imparzialità rappresenta una declinazione pratica del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di ci all'articolo 3 Cost..

Il principio di imparzialità, che in senso lato è altresì destinato al perseguimento del buon andamento della pubblica amministrazione, trova uno dei suoi corollari nella norma in esame, la quale impone al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici competenti per l'emanazione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e per l'adozione del provvedimento finale, di astenersi dai propri compiti, qualora ravvisino una situazione di conflitto d'interesse.

Tali soggetti, in via preventiva, hanno dunque l'obbligo di segnalare tale conflitto, anche se solamente potenziale.

Non è dunque necessario un vero e proprio conflitto d'interesse effettivo, bensì anche solo possibile.

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