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Articolo 3 bis Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Uso della telematica

Dispositivo dell'art. 3 bis Legge sul procedimento amministrativo

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Spiegazione dell'art. 3 bis Legge sul procedimento amministrativo

La norma in esame, di natura meramente programmatica, incentiva la p.a all'utilizzo della tecnologia telematica, sia nei rapporti tra le amministrazioni stesse, sia nei rapporti con i privati. La telematica è strumentale sia alla certezza dei rapporti, sia alla celerità del procedimento amministrativo.

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