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Articolo 4 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Unitą organizzativa responsabile del procedimento

Dispositivo dell'art. 4 Legge sul procedimento amministrativo

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Spiegazione dell'art. 4 Legge sul procedimento amministrativo

Il responsabile del procedimento è il soggetto a cui spetta il delicato compito di autorità guida di ciascun procedimento amministrativo.

La norma in esame disciplina in via propedeutica la determinazione dell'unità organizzativa responsabili dei singoli procedimenti, la quale a sua volta sarà poi tenuta a nominare il responsabile del procedimento

Tale soggetto, che ogni amministrazione deve individuare in relazione a ciascun procedimento di propria competenza, rappresenta uno stabile punto di riferimento per i cittadini, in un'ottica di perseguimento dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Sono essenzialmente tre i fattori che hanno suggerito al legislatore di introdurre la normativa sul responsabile del procedimento:

  • evitare la frammentazione ed il conseguente rallentamento dell'azione amministrativa;

  • la necessità di individuare un soggetto fisico responsabile di eventuali danni causati ai privati. L'anonimato impedirebbe invece agevolmente l'identificazione dei responsabili;

  • la virtuale violazione del principio di trasparenza, dato che la difficile identificabilità dei responsabili ostacolerebbe la possibilità di u effettivo controllo sul loro operato.

Anticipando quanto previsto dalle norme che seguono, il comma 1 stabilisce l'obbligo di nominare ed indicare sia l'unità organizzativa responsabile del procedimento, sia quello responsabile dell'adozione del provvedimento finale, che a volte possono essere soggetti differenti. Ai sensi dell'articolo successivo, l'unità organizzativa nominerà poi in seguito il soggetto persona fisica responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale. Qualora il soggetto competente ad adottare il provvedimento finale sia diverso dall'incaricato alla fase istruttoria e procedimentale decida di discostarsi dalle determinazioni di quest'ultimo, deve fornire adeguata motivazione delle ragioni che l'hanno indotto a discostarsi.

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