Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 187 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Domanda di ammissione alla procedura

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 187 Legge fallimentare

Titolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

[L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.

La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161.]

Massime relative all'art. 187 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 2167/2010

La finalità di prevenzione del fallimento, che accomuna l'amministrazione controllata ed il concordato preventivo, pur consentendo di proporre in successione le relative istanze, non ne esclude la disomogeneità, quanto ad obiettivi e funzione, lasciando quindi impregiudicata l'autonomia sostanziale ed il regime formale delle due procedure. Ne consegue che, qualora l'istanza di ammissione al concordato preventivo sia proposta in sede di convocazione del debitore in camera di consiglio a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'amministrazione controllata - e quindi al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 192, ultimo comma, legge fall., in cui le due procedure si innestano nello stesso procedimento, quali distinte fasi del suo svolgimento - il tribunale, in assenza di produzione documentale a corredo della stessa, non è tenuto ad acquisire d'ufficio elementi di convincimento attingendo a quella allegata alla domanda di ammissione all'amministrazione controllata, né, in presenza della mera enunciazione dell'intento di accedere al concordato, è tenuto a concedere un termine per la formalizzazione della relativa proposta.

Cass. civ. n. 19496/2005

Il tribunale investito della domanda di un imprenditore di ammissione alla procedura di amministrazione controllata può dichiarare la propria incompetenza territoriale anche oltre il limite temporale previsto all'art. 38, primo comma, c.p.c. (prima udienza di trattazione), atteso che detta norma trova applicazione soltanto nei procedimenti giurisdizionali contenziosi disciplinati dal codice di procedura civile e non è di per sé suscettibile di applicazione analogica nei procedimenti giurisdizionali disciplinati da leggi speciali (salvo l'eventuale richiamo da parte di queste ultime) e che, comunque, nell'ambito delle procedure concorsuali (in cui il giudice è investito di notevoli poteri inquisitori e di impulso, sì che lo svolgimento delle stesse non è nella piena disponibilità delle parti, con riflessi anche sul contraddittorio tra queste) non è riscontrabile una udienza avente struttura e funzione analoghe alla prima udienza di trattazione nel procedimento ordinario.

Cass. civ. n. 18066/2005

In tema di procedure concorsuali, nel caso in cui un'impresa in amministrazione controllata venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, quest'ultima procedura, in quanto strumentale alla liquidazione dell'impresa, é incompatibile con la possibilità di risanamento dell'impresa, che costituisce il presupposto dell'amministrazione controllata, ed il commissario liquidatore é legittimato a chiedere all'autorità giudiziaria l'accertamento dello stato di insolvenza. (La S.C., nell'enunciare siffatto principio, ha affermato che sulla legittimazione del commissario liquidatore non influiva la precedente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione ex artt. 111 Cost., avverso il decreto di ammissione alla amministrazione controllata proposto dallo stesso commissario, in quanto presentato allorché era stata prestata acquiescenza a detto decreto e, quindi, si era perfezionata la causa ostativa prevista dall'art. 329 c.p.c.).

Cass. civ. n. 16709/2004

L'espressione «temporanea difficoltà di adempiere», che figura nell'art. 187 legge fallim. quale presupposto dell'ammissione alla procedura di amministrazione controllata, non individua un fenomeno qualitativamente e concettualmente diverso dall'insolvenza di cui all'art. 5 della stessa legge, differenziandosi la procedura concorsuale minore soltanto per l'elemento prognostico, ossia per la previsione della possibilità di risolvere la crisi finanziaria dell'impresa nel periodo massimo indicato dall'art. 187 cit.

Presupposto per l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata è (concorrendo gli altri requisiti di legge) la sussistenza di «comprovate possibilità di risanare l'impresa» (art. 187 legge fallim.) e, dunque, l'obiettivo della procedura è quello della conservazione degli elementi essenziali dell'impresa stessa e delle sue attività economiche; ne consegue che non risponde alle finalità della legge la previsione di un risanamento finanziario da attuare con l'uso di strumenti sostanzialmente liquidatori, o mediante il trasferimento a terzi dell'azienda, o, comunque, con l'adozione di attività negoziali che comportino la prosecuzione dell'attività da parte di un soggetto diverso da quello ammesso alla procedura stessa.

Cass. civ. n. 8005/1996

Per quanto il P.M. non costituisca parte necessaria del procedimento di ammissione all'amministrazione controllata, tuttavia è ammissibile un suo intervento facoltativo sotto il profilo dell'ultimo capoverso dell'art. 70 c.p.c. Peraltro, allo scopo di porre detto organo nella possibilità di compiere l'accertamento in ordine all'esistenza di un interesse generale connesso con la proposta depositata dall'imprenditore e di esprimere il relativo parere, è sufficiente la semplice trasmissione in visione della domanda suddetta e degli allegati, senza la necessità di ulteriori comunicazioni nel corso del procedimento.

Cass. civ. n. 2462/1995

L'imprenditore che ometta di produrre le scritture contabili, lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, come richiesto dall'art. 187, non può ritenere sussistente la condizione essenziale costituita dalla regolare contabilità (art. 187 in relazione all'art. 160 n. 1 L.F.), mentre la mancanza dello stato analitico ed estimativo delle attività e dell'elenco dei creditori non consente di valutare in modo completo gli elementi contabili e di fatto rilevanti ai fini della decisione e che devono essere indicati necessariamente ai fini della motivazione del provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

Cass. civ. n. 10385/1992

Il tribunale chiamato a decidere sull'istanza presentata dai creditori di fallimento dell'imprenditore e sull'istanza di questo di ammissione all'amministrazione controllata, può, in presenza dei rispettivi presupposti, accogliere l'una o l'altra, senza che rilevi il rapporto di successione cronologica per le due, con provvedimento necessariamente contestuale ed unitario, nel senso che, accertato lo stato di dissesto, deve farsi luogo alla dichiarazione di fallimento oppure all'ammissione all'amministrazione controllata a secondo che si ritenga detto stato irreversibile o no. Ne consegue che l'adozione di uno dei due provvedimenti importa implicito rigetto dell'adozione dell'altro, talché non costituirebbe provvedimento autonomo quello concernente tale rigetto, anche se formalmente adottato in momento successivo.

Cass. civ. n. 2832/1985

Il termine previsto dall'art. 187 della legge fallimentare per la durata dell'amministrazione controllata, anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 1 della L. 24 luglio 1978 n. 391 (che lo ha elevato da uno a due anni), ha carattere perentorio. Ne consegue l'illegittimità del decreto del tribunale di proroga dell'amministrazione controllata oltre il suddetto termine, la quale è deducibile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, indipendentemente dalla circostanza della sopravvenuta scadenza del termine prorogato (non implicante il venir meno dell'interesse a ricorrere).

Cass. civ. n. 2486/1985

Avverso il decreto del tribunale di proroga del periodo di amministrazione controllata, deve ritenersi esperibile da parte dei creditori il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento, non altrimenti impugnabile, avente carattere decisorio, in quanto incide su diritti soggettivi.

Il periodo originariamente fissato per l'amministrazione controllata, in sede di ammissione dell'imprenditore alla relativa procedura (nella specie, successiva all'entrata in vigore della L. 24 luglio 1978 n. 391, modificativa dell'art. 187 della legge fallimentare), non è suscettibile di successiva proroga, nemmeno nel caso in cui il periodo stesso non raggiunga la durata massima prevista, tenuto conto che una siffatta proroga, di per sé incompatibile con i caratteri di provvisorietà e temporaneità di detta amministrazione, si tradurrebbe in una seconda e nuova ammissione del debitore al beneficio, in contrasto con il principio secondo il quale il mancato risanamento dell'impresa, all'indicata originaria scadenza, impone la dichiarazione del fallimento (salva restando la facoltà di proporre il concordato preventivo).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!