(massima n. 2)
Il periodo originariamente fissato per l'amministrazione controllata, in sede di ammissione dell'imprenditore alla relativa procedura (nella specie, successiva all'entrata in vigore della L. 24 luglio 1978 n. 391, modificativa dell'art. 187 della legge fallimentare), non č suscettibile di successiva proroga, nemmeno nel caso in cui il periodo stesso non raggiunga la durata massima prevista, tenuto conto che una siffatta proroga, di per sé incompatibile con i caratteri di provvisorietā e temporaneitā di detta amministrazione, si tradurrebbe in una seconda e nuova ammissione del debitore al beneficio, in contrasto con il principio secondo il quale il mancato risanamento dell'impresa, all'indicata originaria scadenza, impone la dichiarazione del fallimento (salva restando la facoltā di proporre il concordato preventivo).