(massima n. 2)
Presupposto per l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata č (concorrendo gli altri requisiti di legge) la sussistenza di «comprovate possibilitą di risanare l'impresa» (art. 187 legge fallim.) e, dunque, l'obiettivo della procedura č quello della conservazione degli elementi essenziali dell'impresa stessa e delle sue attivitą economiche; ne consegue che non risponde alle finalitą della legge la previsione di un risanamento finanziario da attuare con l'uso di strumenti sostanzialmente liquidatori, o mediante il trasferimento a terzi dell'azienda, o, comunque, con l'adozione di attivitą negoziali che comportino la prosecuzione dell'attivitą da parte di un soggetto diverso da quello ammesso alla procedura stessa.