(massima n. 1)
L'imprenditore che ometta di produrre le scritture contabili, lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, come richiesto dall'art. 187, non può ritenere sussistente la condizione essenziale costituita dalla regolare contabilità (art. 187 in relazione all'art. 160 n. 1 L.F.), mentre la mancanza dello stato analitico ed estimativo delle attività e dell'elenco dei creditori non consente di valutare in modo completo gli elementi contabili e di fatto rilevanti ai fini della decisione e che devono essere indicati necessariamente ai fini della motivazione del provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.