(massima n. 1)
Il tribunale investito della domanda di un imprenditore di ammissione alla procedura di amministrazione controllata può dichiarare la propria incompetenza territoriale anche oltre il limite temporale previsto all'art. 38, primo comma, c.p.c. (prima udienza di trattazione), atteso che detta norma trova applicazione soltanto nei procedimenti giurisdizionali contenziosi disciplinati dal codice di procedura civile e non è di per sé suscettibile di applicazione analogica nei procedimenti giurisdizionali disciplinati da leggi speciali (salvo l'eventuale richiamo da parte di queste ultime) e che, comunque, nell'ambito delle procedure concorsuali (in cui il giudice è investito di notevoli poteri inquisitori e di impulso, sì che lo svolgimento delle stesse non è nella piena disponibilità delle parti, con riflessi anche sul contraddittorio tra queste) non è riscontrabile una udienza avente struttura e funzione analoghe alla prima udienza di trattazione nel procedimento ordinario.