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Articolo 119 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Decreto di chiusura

Dispositivo dell'art. 119 Legge fallimentare

La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma(1).

Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito (2).

Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato (3).

Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato (4).

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare (5).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(2) Comma aggiunto con d.lgs. 5/2006.
La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 23 luglio 2010 n. 279 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 119, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r. d. 16 marzo 1942, n. 267, nonchè al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge".
(3) Comma aggiunto dal d.lgs. 5/2006 e poi così sostituito con d.lgs. 169/2007.
Il legislatore ha accolto la censura costituzionale relativa alla parte della legge fallimentare in cui era esclusa la reclamabilità del rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento, e consente oggi di impugnare sia il rigetto che il decreto stesso che chiude la procedura.
(4) Il momento in cui il decreto acquista efficacia è rilevante a diversi fini, in particolare al fine del ricorso per cassazione.
(5) Anche l'ultimo comma è stato aggiunto dal d.lgs. 5/2006.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

9 L’articolo 9 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VIII della legge fallimentare.
Il comma 2, lettera a), aggiunge all’articolo 119, terzo comma, del r.d. un secondo periodo dopo il primo, allo scopo di dettare regole chiare e rispettose delle garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost. circa la ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso in sede di reclamo avverso il decreto che dichiara la chiusura del fallimento o ne respinge la richiesta.
Lo stesso comma 2, lettera b), inserisce nell’art. 119 un comma dopo il terzo, per stabilire il momento dal quale il decreto di chiusura acquista efficacia, facendo coerente applicazione della regola generale di cui all’art. 741, primo comma, del codice di procedura civile, coordinata con la ricorribilità per cassazione, di cui al comma precedente.

Massime relative all'art. 119 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 395/2010

La cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della legge fall., avverso il decreto di chiusura del fallimento è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 118 della legge fall., essendo dato tale rimedio per porre in discussione la ricorrenza, in concreto, dello specifico caso, rispetto al quale si deve, altresì, valutare la legittimazione e l'interesse alla speciale impugnazione; ne deriva che è inammissibile il reclamo, qualora il ricorrente non abbia dedotto l'insussistenza di una delle ipotesi di chiusura del fallimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la dichiarazione di inammissibilità del reclamo, fondata sul fatto che il reclamante aveva censurato il decreto del tribunale di chiusura del fallimento perché "illegittimo e causa di grave pregiudizio agli interessi" della reclamante, "creditrice peraltro di un così sensibile importo").

Cass. civ. n. 5562/2009

Il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del decreto di chiusura del fallimento deve essere notificato al curatore fallimentare, essendo lo stesso legittimato nonostante la chiusura del fallimento, in quanto si controverte proprio del suo corretto comportamento; pertanto, nel caso in cui il curatore sia "medio tempore" deceduto, è inammissibile il ricorso notificato al curatore "pro tempore" presso il dirigente della cancelleria del tribunale, dovendo considerarsi tale notificazione inesistente, in quanto effettuata nei confronti di una persona e presso una sede del tutto privi di collegamento con il soggetto intimato.

Cass. civ. n. 2988/2006

Il ricorso per cassazione del curatore fallimentare avverso il decreto della corte di appello che annulla il decreto di chiusura del fallimento emesso dal tribunale, in accoglimento del reclamo di un creditore, è inammissibile per difetto di interesse, non essendo espressione dei compiti del curatore di provvedere all'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato, nella prospettiva di acquisire le attività facenti capo all'imprenditore, procedere alla relativa liquidazione e curare quindi la ripartizione del ricavato tra i creditori nel rispetto della loro par condicio.

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