I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo (1) (2).
Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata (3).
Note
(1)
Il decreto emesso a conclusione del procedimento camerale acquista efficacia in diverse ipotesi, ovvero quando sono decorsi i termini per proporre reclamo senza che questo sia stato proposto, o quando il reclamo sia stato rigettato o dichiarato inammissibile, o ancora quando le parti abbiano mostrato acquiescenza al provvedimento.
(2)
Si precisa che l'articolo in commento riferendosi esclusivamente ai decreti, non è applicabile alle ordinanze e alle sentenze.
(3)
Nel caso in cui sussistano ragioni d'urgenza, il giudice che ha emesso il provvedimento può attribuire un'immediata efficacia al decreto emesso, mentre il giudice investito del reclamo può sospendere l'efficacia del decreto reclamato.