(massima n. 1)
La cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della legge fall., avverso il decreto di chiusura del fallimento è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 118 della legge fall., essendo dato tale rimedio per porre in discussione la ricorrenza, in concreto, dello specifico caso, rispetto al quale si deve, altresì, valutare la legittimazione e l'interesse alla speciale impugnazione; ne deriva che è inammissibile il reclamo, qualora il ricorrente non abbia dedotto l'insussistenza di una delle ipotesi di chiusura del fallimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la dichiarazione di inammissibilità del reclamo, fondata sul fatto che il reclamante aveva censurato il decreto del tribunale di chiusura del fallimento perché "illegittimo e causa di grave pregiudizio agli interessi" della reclamante, "creditrice peraltro di un così sensibile importo").