(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione del curatore fallimentare avverso il decreto della corte di appello che annulla il decreto di chiusura del fallimento emesso dal tribunale, in accoglimento del reclamo di un creditore, č inammissibile per difetto di interesse, non essendo espressione dei compiti del curatore di provvedere all'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato, nella prospettiva di acquisire le attivitā facenti capo all'imprenditore, procedere alla relativa liquidazione e curare quindi la ripartizione del ricavato tra i creditori nel rispetto della loro par condicio.