(massima n. 1)
In caso di procedure esecutive che possono trovare prosecuzione in pendenza di fallimento, č data facoltā al curatore di avvalersi di esse (consentendo che l'attivitā liquidatoria si svolga per loro tramite e partecipando per conto della massa alla ripartizione del ricavato), oppure di procedere direttamente all'esecuzione concorsuale.