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Articolo 8 Legge equo canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392)

[Aggiornato al 12/11/2014]

Spese di registrazione

Dispositivo dell'art. 8 Legge equo canone

Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.

Spiegazione dell'art. 8 Legge equo canone

La disposizione in oggetto è volta a regolare la ripartizione delle spese derivanti dalla registrazione del contratto di locazione.
Non si dice espressamente quale delle parti sia tenuta ad adempiere tale onere, anticipando quanto necessario; solamente si afferma che tale spesa, diversamente rispetto a quanto stabiliva la “legislazione vincolistica” (art. 7 L. 22 dicembre 841/1973), vada ripartita in parti uguali tra conduttore e locatore.
Così, la parte più diligente sarà autorizzata, una volta effettuato il pagamento, a chiedere all’altra la sua quota di spesa.
Non prevedendo espressamente chi sia tenuto alla materiale registrazione del contratto, la dottrina ritiene che si debba fare riferimento alle specifiche pattuizioni contrattuali e, in mancanza, agli usi locali.
Tuttavia, La Legge di Stabilità per il 2016, (L. 28 dicembre 2015, n. 208), ha modificato l’art. 13 della legge locazioni abitative, il quale ad oggi prevede che “È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio”.
Evidentemente, quindi, per i contratti stipulati dall’entrata in vigore di tale norma, il locatore sarà il soggetto tenuto alla formale registrazione del contratto.
Tale disciplina opera esclusivamente nei rapporti interni tra locatore e conduttore, rimanendo invece le parti obbligate in solido nei confronti dell’amministrazione finanziaria per l’adempimento dell’obbligazione tributaria de quo.
Ricadendo l’onere della registrazione su entrambe le parti, la sanzione che dovesse derivare dall’inadempimento di tale obbligazione ricadrà anch’essa su ambedue le parti.
Ci si è chiesti in giurisprudenza se fosse possibile derogare a tale norma, prevedendo che le spese di registro gravino solamente su una delle due parti del contratto e, più in particolare, sul conduttore.
Ebbene, prima dell’abrogazione dell’art. 79 della l. equo canone (Patti contrari alla legge), la soluzione era sicuramente negativa.
Oggi la questione è più dibattuta; la dottrina maggioritaria ritiene, comunque, che non sarebbe possibile derogare all’art. 8 in senso sfavorevole per il conduttore, ostando a tale conclusione il disposto di cui all’art. 13, che vieta tutti i patti aventi come finalità quella di produrre un indebito vantaggio al locatore, di carattere normativo oppure economico.

Rel. Camera dei Deputati L. 431/1998

(Relazione alla Camera dei Deputati sulla L. 431/1998 recante la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo")

0 La disposizione estende a tutti i contratti il disposto dell’art. 7 della L. 22 dicembre 1973, n. 841, che già prevedeva l’obbligo del rimborso della metà delle spese di registrazione effettivamente pagate da una delle parti, quando il canone annuo non superava lire 1.500.000.

Massime relative all'art. 8 Legge equo canone

Cass. civ. n. 6798/1993

L’art. 55, sesto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, come modificato dall’art. 2 ter D.L. 10 novembre 1978 n. 693, stabilisce che nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta di registro è unicamente l’altra parte contraente, anche in deroga all’art. 8 L. 27 luglio 1978 n. 392 in tema di contratti di locazione: trattandosi di norma imperativa, essa esclude la possibilità di pattuizioni contrarie ed a norma dell’art. 1339 c.c. si sostituisce di diritto a quelle contrarie contenute nei contratti precedenti.

Cass. civ. n. 11189/1991

La disposizione del sesto comma dell’art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, secondo la quale nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta di registro è unicamente l’altra parte contraente anche in deroga all’art. 8 della L. 27 luglio 1978 n. 392, non può essere interpretata estensivamente e non è, pertanto, applicabile alla Regione siciliana, salvo la modalità di riscossione e successiva acquisizione, da parte della Regione, di una parte dell’imposta, ai sensi degli artt. 2, 8, 9 D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074, in virtù dei quali tutte le entrate erariali riscosse nell’ambito del suo territorio spettano alla Regione siciliana, che si avvale degli uffici periferici dell’amministrazione statale.

Cass. civ. n. 3054/1988

Con riguardo alla registrazione dei contratti di locazione, né l’art. 8 della legge n. 392 del 1978, né l’art. 10 della legge di registro (D.P:R. n. 634 del 1972) stabiliscono quale delle parti debba provvedervi, disciplinando, rispettivamente, la ripartizione delle relative spese, in misura uguale fra entrambi i contraenti, ed il loro obbligo solidale verso il fisco di richiedere la registrazione stessa, con la conseguenza che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale, sono validi ed efficaci gli usi locali siccome concernenti materia non regolata da leggi o da regolamenti (nella specie, gli usi della provincia di Milano, secondo cui alla registrazione deve provvedere il locatore con diritto di rivalsa nei confronti del conduttore).

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