(massima n. 1)
Con riguardo alla registrazione dei contratti di locazione, né l’art. 8 della legge n. 392 del 1978, né l’art. 10 della legge di registro (D.P:R. n. 634 del 1972) stabiliscono quale delle parti debba provvedervi, disciplinando, rispettivamente, la ripartizione delle relative spese, in misura uguale fra entrambi i contraenti, ed il loro obbligo solidale verso il fisco di richiedere la registrazione stessa, con la conseguenza che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale, sono validi ed efficaci gli usi locali siccome concernenti materia non regolata da leggi o da regolamenti (nella specie, gli usi della provincia di Milano, secondo cui alla registrazione deve provvedere il locatore con diritto di rivalsa nei confronti del conduttore).