(massima n. 1)
L’art. 55, sesto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, come modificato dall’art. 2 ter D.L. 10 novembre 1978 n. 693, stabilisce che nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta di registro è unicamente l’altra parte contraente, anche in deroga all’art. 8 L. 27 luglio 1978 n. 392 in tema di contratti di locazione: trattandosi di norma imperativa, essa esclude la possibilità di pattuizioni contrarie ed a norma dell’art. 1339 c.c. si sostituisce di diritto a quelle contrarie contenute nei contratti precedenti.