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Articolo 21 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 30/06/2024]

Precedenza nell'assegnazione di sede

Dispositivo dell'art. 21 Legge 104

1. La persona handicappata con un grado di invaliditā superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Massime relative all'art. 21 Legge 104

Cons. Stato n. 787/1999

In sede di trasferimento di un insegnante medio coi benefici concessi ai sensi della l. 5 febbraio 1992 n. 104, la possibilitā prevista dall'art. 2 comma 2 d.l. 27 agosto 1993 n. 324, convertito dalla l. 27 ottobre 1993 n. 423, di presentare, in caso di ritardo nell'esecuzione degli accertamenti demandati all'apposita commissione medica, un certificato rilasciato in via provvisoria da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unitā sanitaria locale da cui la persona č assistita, sussiste non solo per l'ipotesi in cui il beneficio del trasferimento venga richiesto per l'handicap del familiare (art. 33 l. n. 104 cit.), ma anche quando il docente richieda per se stesso il detto beneficio essendo personalmente portatore di handicap (art. 21 l. n. 104 cit.).

TAR Reggio Calabria n. 311/1999

A norma dell'art. 21 l. 5 febbraio 1992 n. 104, l'insegnante di scuola media portatore di handicap con riduzione della capacitā lavorativa in misura superiore a due terzi ha diritto alla precedenza assoluta, in sede di trasferimento a domanda, in ciascuna fase di trasferimento, in quanto la relativa posizione deve essere riconosciuta in termini di diritto soggettivo perfetto a fronte del quale sussiste l'obbligo dell'amministrazione di accordare la detta precedenza, non residuando alcun margine di discrezionalitā alle determinazioni dell'autoritā amministrativa relativamente all'"an", al "quid", e al "quomodo" delle stesse.

Cons. Stato n. 394/1998

L'art. 21 l. 5 febbraio 1992 n. 104 - secondo cui la persona handicappata assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili - va interpretata nel senso che sono disponibili (quale scelta organizzativa e non come stato di fatto) soltanto le sedi nelle quali, in relazione alle proprie esigenze di servizio, ogni amministrazione intende inviare il personale da assegnare a titolo di assunzione o di trasferimento non esistendo alcun principio diretto a subordinare agli interessi ed alle scelte del portatore di handicap, le superiori esigenze organizzative rimesse alle scelte discrezionali della p.a..

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Consulenze legali
relative all'articolo 21 Legge 104

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Francescantonio R. chiede
venerdė 14/05/2021 - Calabria
“Sono un dirigente medico a tempo pieno e indeterminato svolgo anche un servizio di reperibilità di emodinamica,
ho un invalidità del 69% e art 3 comma 1
Potrei sfruttare art 21 legge 104, attualmente la mia sede lavorativa è a 110 Km dalla mia residenza, il direttore della struttura non mi da il nulla OSTA , la sede dove potrei andare a lavorare è nella stessa ASP a soli 30 Km da casa, con l'art 21/104 potrei scavalcare il parere contrario del direttore della struttura e quindi le risorse umane darmi il trasferimento? , la sede più vicina c'è il posto vacante, la ringrazio

Consulenza legale i 21/05/2021
Ai sensi dell’art. n.21 legge 104, comma 2, L. 104/1992, il dipendente pubblico con grado di invalidità superiore ai due terzi ha diritto di precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Il diritto di scegliere, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio può valere soltanto nell'ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza (Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992).

Inoltre, il diritto al trasferimento di sede può valere solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta (Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n.13),
In particolare, il Consiglio di Stato, con Parere del 10 dicembre 1996 n. 1813. ha affermato “Quanto alla operata distinzione tra le ipotesi disciplinate dall'art. 21 della legge n. 104/1992, relativamente alle quali sarebbe configurabile un diritto soggettivo da parte dell'interessato, e le ipotesi previste dall'art. 33, qualificabili sotto la specie dell'interesse legittimo, osserva la Sezione come in entrambi i casi, ed a prescindere dalla qualificazione teorica della situazione giuridica soggettiva, la "prelazione" a favore del soggetto individuato possa operare solo nel caso in cui esista il posto vacate nella sede di destinazione richiesta”.

L'unico limite ovvero le uniche esigenze prevalenti dell'Amministrazione sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire mediante procedura di mobilità nel senso che la scelta dell'avente diritto ex art.21 L. 104/92 potrà essere operata soltanto nell'ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro abbia inteso coprire mediante procedura di mobilità del personale.

Pertanto, se, come riferito, nella sede di destinazione richiesta il posto è vacante, si potrà far valere l’art. 21, comma 2, Legge 104 e avere precedenza nell’assegnazione della sede.

Si potrebbe essere “scavalcati” soltanto da dipendenti con precedenza superiore, e precisamente:
a) personale trasferito d'ufficio nel precedente quinquennio che chiede di rientrare in sede;
b) non vedenti ex art. 3 L.28/3/92 N.120
c) emo-dializzati ex art. 61 L.270/82.

Il diritto di precedenza ex art. 21 Legge 104 dovrà essere indicato nella domanda di mobilità e l'eventuale diniego potrà essere impugnato davanti al giudice.