(massima n. 1)
In sede di trasferimento di un insegnante medio coi benefici concessi ai sensi della l. 5 febbraio 1992 n. 104, la possibilitā prevista dall'art. 2 comma 2 d.l. 27 agosto 1993 n. 324, convertito dalla l. 27 ottobre 1993 n. 423, di presentare, in caso di ritardo nell'esecuzione degli accertamenti demandati all'apposita commissione medica, un certificato rilasciato in via provvisoria da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unitā sanitaria locale da cui la persona č assistita, sussiste non solo per l'ipotesi in cui il beneficio del trasferimento venga richiesto per l'handicap del familiare (art. 33 l. n. 104 cit.), ma anche quando il docente richieda per se stesso il detto beneficio essendo personalmente portatore di handicap (art. 21 l. n. 104 cit.).