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Articolo 132 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

Dispositivo dell'art. 132 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

  1. a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
  2. a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387 bis, 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 quinquies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 612 bis, 612 ter e 613, terzo comma, del codice penale(2);
  3. a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;(1)
  4. b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
  5. c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
  6. d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
  7. e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
  8. f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
  9. f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis del codice penale.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Note

(1) La lettera a-ter) all'art. 132-bis, comma 1 è stata introdotta dall'art. 9 comma 1 della L. 26 aprile 2019 n. 36
(2) La lettera a-bis) è stata modificata dall'art. 3, comma 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168.

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