1. (1)I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'art. 420 quater del c.p.p., nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598 ter, comma 2, del codice.