(1)Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 473 bis 70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio(2)(3).
Note
(1)
Tale disposizione è stata inserita dall'art. 4 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(2)
Articolo modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a) della L. 24 novembre 2023, n. 168.
(3)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1): "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".