Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo(1), pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere(2), è punito con la reclusione fino a un anno [690, 691, 728].
Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità [86, 111, 628 3, 690, 691, 728](3).
La pena è della reclusione fino a cinque anni:
Note
(1)
Si parla in proposito di violenza impropria (v. 610), in quanto si caratterizza in quanto vengono usati mezzi anomali per coartare la volontà del soggetto ossia senza ricorrere all'uso dell'energia fisica.
(2)
Lo stato di incapacità non deve però risolversi in una malattia o in un forte danno alla persona, ipotesi che integrano il diverso reato di lesioni ex art. 582.
(3)
La mancanza del consenso del consenso della vittima viene associata in termini di equivalenza con il consenso che non ha effetto sulla punibilità del fatto in quanto prestato da persona minore degli anni diciotto, inferma di mente o comunque in stato di deficienza psichica (per l'abuso di alcool o sostanze stupefacenti) o persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia, inganno (v. 579).
(4)
Si tratta di due aggravanti speciali da applicarsi qualora l'incapace compia un fatto costituente reato. Nella prima ipotesi il soggetto che ha generato lo stato di incapacità risponde anche del reato commesso dall'incapace ex art. 86, mentre nella seconda egli risponderà solo del delitto in esame in forma aggravata.