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Articolo 642 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Dispositivo dell'art. 642 Codice Penale

Chiunque(1), al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione(2), distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà(3), falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni(4).

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale [582] o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto(5) ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Note

(1) Trattasi, secondo la dottrina prevalente, di reato proprio, quindi perseguibile solo se commesso dall'assicurato.
(2) Affinché possa dirsi integrato il reato è necessario che vi sia un valido contratto di assicurazione, essendo indifferente quali eventi siano da questo coperti.
(3) Le condotte in esame possono realizzarsi con qualsiasi mezzo, fatto salvo che, in mancanza di una espressa clausola di sussidiarietà, se questi mezzi integrano autonomi reati può aversi concorso tra questi e il delitto in esame.
(4) Tale comma è stato così sostituito dall’art. 24 della l. 12 dicembre 2002, n. 273.
(5) La differenza tra infortunio e sinistro si coglie nel fatto che il primo comporta danni alla persona, mentre il secondo si concretizza in eventi che danneggiano le cose.

Ratio Legis

Nell'impostazione fornita dal legislatore del codice Rocco la disposizione in esame è diretta a tutelare il bene del patrimonio degli enti assicurativi.

Spiegazione dell'art. 642 Codice Penale

La norma in esame è posta a tutela dell'integrità patrimoniale delle imprese di assicurazione e della buona fede contrattuale.

Trattasi di reato proprio, in quanto può essere commesso solamente dall'assicurato.

La norma è strutturata in maniera del tutto peculiare, di natura mista, prevedendo nei suoi primi due commi cinque diverse fattispecie di reato, ovvero il danneggiamento dei beni assicurati, la falsificazione o alterazione della polizza, la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativa al sinistro. Ove ricorrano gli estremi di fatto, le fattispecie possono altresì concorrere tra loro.

Il terzo comma prevede inoltre una efficacia extra-territoriale della norma, qualora il fatto sia commesso all'estero i danno di un assicuratore italiano che eserciti la propria attività nel territorio dello Stato.

Per sinistro va inteso non solo l'incidente stradale, ma qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che faccia sorgere il diritto al risarcimento o il diritto di rivalsa.

L'ipotesi di cui al primo comma prescinde da un danno effettivo, e dunque a nulla rileva la non avvenuta riscossione del premio, essendo il conseguimento del premio assurto a circostanza aggravante.

Nel secondo comma invece il reato è consumato non appena si verifichi la lesione personale o l'aggravamento di una lesione personale prodotta dall'infortunio.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce, sotto la sintetica denominazione dottrinale di “frode nelle assicurazioni”, due diverse ipotesi di reato: il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e la mutilazione fraudolenta della propria persona.

Per quanto riguarda, innanzitutto, il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, ai sensi del comma 1 dell'art. 642 del c.p., esso punisce chi distrugge, disperde, deteriora od occulta cose assicurate di sua proprietà, oppure falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione.

La fattispecie di mutilazione fraudolenta della propria persona, ai sensi del secondo comma, si configura, invece, in capo al soggetto che cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione prodotta da un infortunio, oppure denuncia un sinistro non accaduto, o, ancora, distrugge, falsifica, altera o precostituisce degli elementi di prova o la documentazione relativa ad un sinistro.

Entrambe le fattispecie criminose sono, tuttavia, accomunate dal medesimo elemento soggettivo, essendo richiesta la sussistenza, in capo all’agente, del dolo specifico, consistente nel fine di conseguire, per sé o per altri, l’indennizzo o, comunque, un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione.
Da ciò deriva che, entrambe le ipotesi di reato disciplinate dall’art. 642 del c.p., sono volte a tutelare l’interesse dell’assicuratore a non subire delle diminuzioni patrimoniali, pagando degli indennizzi assicurativi non dovuti.

Nonostante la lettera della norma faccia riferimento a “chiunque”, si tratta, in realtà, di un reato proprio, dovendo essere posto in essere dall’assicurato. Per quanto riguarda, però, le falsificazioni e le alterazioni di polizze, di documentazione o di elementi di prova, l’agente può anche essere un soggetto diverso dall’assicurato. Si pensi, ad esempio, al medico o al carrozziere che certifichino, rispettivamente, un’invalidità personale o un danno al veicolo superiori a quelli reali, talvolta, anche all’insaputa dell’assicurato.

Con riferimento, innanzitutto, all’ipotesi del fraudolento danneggiamento di beni assicurati, la condotta tipica può consistere, in primo luogo, nel distruggere, disperdere, deteriorare od occultare cose di proprietà dello stesso soggetto agente.

In questo caso, dunque, l’oggetto materiale del delitto è rappresentato dalle cose di proprietà dell’agente che siano oggetto di un contratto di assicurazione. Considerato che la cosa deve essere di proprietà del soggetto attivo, non è configurabile il reato in esame, ma, eventualmente, la truffa, ex art. 640 del c.p., qualora l’agente esplichi la propria condotta criminosa nei confronti di una cosa altrui, da lui assicurata a proprio favore.
In tali ipotesi, l’evento naturalistico è rappresentato dalla distruzione, dalla dispersione, dal deterioramento o dall’occultamento della cosa di proprietà dell’agente.

Sempre con riferimento all’ipotesi delineata dal primo comma della norma in esame, la condotta criminosa può, altresì, consistere nella falsificazione o nell’alterazione di una polizza o della documentazione richiesta per la stipula di un contratto di assicurazione.

In relazione, invece, alla fattispecie di mutilazione fraudolenta della propria persona, la condotta tipica può consistere, innanzitutto, negli atti con cui l’agente provochi a se stesso una lesione personale, o con cui aggravi le conseguenze di una lesione personale prodotta da un infortunio. Per “infortunio” si intende l’evento dovuto ad una causa violenta ed esterna che provochi delle lesioni personali. Con l'espressione “lesione personale” si fa, altresì, riferimento a qualsiasi lesione dello stato psicosomatico di un individuo, la quale si concretizzi in una modificazione anatomica, oppure in una mera compromissione funzionale.

In questa prima ipotesi l’oggetto materiale del reato è rappresentato dalla persona dell’agente e l’evento naturalistico è costituito dalla procurata lesione personale o dal suo procurato aggravamento.

La condotta criminosa può, però, consistere anche nella denuncia di un sinistro non realmente accaduto, oppure nella distruzione, nella falsificazione, nell’alterazione o nella precostituzione di elementi di prova o di documenti relativi al sinistro.

Il reato di frode nelle assicurazioni si può, dunque, ritenere perfezionato nel momento e nel luogo in cui si realizza la singola condotta criminosa.

Ai sensi dell’ultimo periodo del secondo comma, il reato di frode nelle assicurazioni risulta aggravato qualora il colpevole realizzi effettivamente il proprio intento di conseguire, per sé o per altri, l’indennizzo di un’assicurazione o, comunque, un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione da lui stipulato.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 642 Codice Penale

Cass. pen. n. 27136/2023

La competenza territoriale in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod. pen., nell'ipotesi di falsificazione della documentazione richiesta per la stipula di una polizza assicurativa, si determina nel luogo in cui ha sede legale la compagnia assicuratrice che riceve la documentazione falsa necessaria al perfezionamento del contratto.

Cass. pen. n. 43534/2021

La fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma.

Cass. pen. n. 20988/2021

Il reato di frode in assicurazione non ha natura plurioffensiva, in quanto è volto a tutelare esclusivamente il patrimonio delle imprese assicuratrici dai comportamenti contrari alla buona fede contrattuale, sicché legittimata a proporre querela è solo la compagnia che gestisce o liquida il sinistro e non anche la persona danneggiata dal reato, che potrà agire eventualmente per il risarcimento del danno subito.

Cass. pen. n. 9553/2021

In tema di frode assicurativa, la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, prevista dall'art. 642 cod. pen. può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica, atteso che la previsione normativa, a differenza da quelle in tema di delitti di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità.

Cass. pen. n. 32631/2020

In tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di "bis in idem" processuale e di "bis in idem" sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico. (In applicazione del principio, la Corte, nonostante la qualificazione sostanziale del fatto storico consentisse il concorso formale tra il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e quello di cui all'art. 497-bis cod. pen. e, quindi, la non operatività del "bis in idem" sostanziale, ha ravvisato il "bis in idem" processuale, in quanto il precedente giudizio aveva riguardato il medesimo fatto storico, qualificato ai sensi dell'art. 642 cod. pen.).

Cass. pen. n. 51088/2019

L'oggetto materiale del delitto di cui al primo comma dell'art. 642 cod. pen. - che punisce tra l'altro chi distrugga, disperda, deteriori od occulti un bene al fine di trarre vantaggio da un contratto assicurativo - può consistere unicamente in cosa di proprietà dell'agente, sicché il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di un titolo non attributivo della titolarità dello stesso. (Fattispecie relativa alla falsa denuncia di furto di un'auto per incassare il premio assicurativo, presentata dal figlio della proprietaria, intestatario del contratto di finanziamento per l'acquisto, in cui la Corte ha ritenuto che il fatto avrebbe potuto essere qualificato come truffa).

Cass. pen. n. 590/2019

Non ha efficacia scriminante il consenso eventualmente prestato dalla vittima alle lesioni che le siano state inferte al fine di commettere una frode assicurativa, attesa la contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume, ai sensi dell'art. 5 cod. civ., di atti di disposizione del proprio corpo volti a farne l'oggetto di un mercimonio, attraverso la promessa o la corresponsione di denaro in cambio di una menomazione dell'integrità fisica, ovvero di abusi funzionali al perseguimento di un vantaggio ingiusto, attraverso l'asservimento della menomazione al compimento di un atto illecito o fraudolento.

Cass. pen. n. 51360/2018

La competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto. (In motivazione, la Corte ha osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria).

Cass. pen. n. 39767/2018

Sussiste concorso formale di reati, e non assorbimento, fra il reato di cui all'art. 642 cod. pen. e quello di cui all'art. 423, comma secondo, aggravato ai sensi dell'art 61, n. 2, cod. pen., allorché la fraudolenta distruzione della cosa propria sia avvenuta tramite incendio da cui sia derivato un pericolo per la pubblica incolumità, trattandosi di fattispecie di reato che tutelano diversi beni giuridici e non ricorrendo l'ipotesi del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen.

Cass. pen. n. 24075/2017

In tema delitto di denuncia di sinistro non accaduto punito dall'art. 642, comma secondo, cod. pen, il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce.

Cass. pen. n. 25128/2016

Integra il reato di cui all'art. 642 cod. pen., e non quello di truffa aggravata, la richiesta di risarcimento del danno avanzata mediante presentazione di false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica, ad una società assicuratrice in liquidazione ed evasa dal Fondo di garanzia per le vittime della strada .

Cass. pen. n. 21816/2014

Ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione, la nozione di "sinistro", prevista dal secondo comma dell'art. 642 c.p. si riferisce non solo all'ipotesi dell'incidente stradale ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento. (Fattispecie, nella quale l'imputato, regolarmente assicurato, aveva denunciato di aver subito la - in realtà mai accaduta - rapina di un'autovettura).

Cass. pen. n. 1856/2014

L'art. 642 cod. pen., strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede nei suoi commi primo e secondo cinque diverse fattispecie di reato - in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro, nel comma secondo - che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il concorso di reati nel caso di fraudolenta distruzione della cosa propria e di fraudolenta esagerazione del danno).

Cass. pen. n. 24340/2010

L'occultamento delle cose di proprietà, elemento materiale del reato di danneggiamento dei beni assicurati, può sostanziarsi anche in una condotta meramente omissiva. (Fattispecie di mancata comunicazione alla società assicuratrice del ritrovamento dell'autovettura rubata onde conseguire il relativo indennizzo, già in precedenza disposto).

Cass. pen. n. 41261/2006

Non risponde del reato di cui all'art. 642 c.p. il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia. (Ha peraltro precisato la Corte che anche le ulteriori fattispecie relative alle condotte di falso aventi ad oggetto la polizza assicurativa, la documentazione destinata alla sua stipulazione, la falsa denunzia di infortunio o la falsificazione degli elementi destinati a provare un sinistro — aggiunte dalla L. n. 273 del 2002 — presuppongono che tra le parti sussista, o sia sussistito, un rapporto contrattuale).

Cass. pen. n. 23810/2004

L'oggetto materiale del delitto di cui al primo comma dell'art. 642 c.p. — che punisce tra l'altro chi distrugga, disperda, deteriori od occulti un bene al fine di trarre vantaggio da un contratto assicurativo — può consistere unicamente in cosa di proprietà dell'agente, di talché il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di un negozio di locazione finanziaria, privo di immediato effetto di traslazione della proprietà, a nulla rilevando l'identità di colui che abbia stipulato il contratto assicurativo. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva falsamente denunciato il furto di una vettura da lui assicurata e posseduta in leasing, che in realtà aveva ceduto a trafficanti. La Corte, rilevando l'insussistenza del reato di frode assicurativa per la comprovata altruità del bene, ha osservato in motivazione che il fatto, previa una corrispondente configurazione nel capo d'accusa, avrebbe potuto essere qualificato come truffa od appropriazione indebita).

Cass. pen. n. 2506/2004

L'art. 642 c.p. — che punisce la fraudolenta distruzione della cosa propria — costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore.

In tema di reato di fraudolenta distruzione della cosa propria, la novella introdotta al secondo comma dell'art. 642 c.p. dall'art. 24 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, secondo cui si procede «a querela di parte», si riferisce ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato può consumarsi, rispettivamente previste dal primo e dal secondo comma.

Cass. pen. n. 8064/1998

Il momento consumativo del reato di cui all'art. 642 c.p. va individuato, anche nell'ipotesi aggravata prevista dal comma 3 di raggiungimento del fine, nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione della cosa assicurata. (Fattispecie in tema di applicazione di amnistia, in cui si è ritenuto rilevante il momento della fraudolenta distruzione della cosa, ed irrilevanti le trattative con l'assicurazione per il pagamento dell'indennizzo assicurativo).

Cass. pen. n. 7745/1996

La norma di cui all'art. 642 c.p. — che prevede il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona al fine di conseguire il prezzo di un'assicurazione contro infortuni — con la locuzione «infortuni» non intende riferirsi solo alle evenienze lesive della persona, ma abbraccia tutti gli eventi che producano un danno patrimoniale alle cose assicurate; ne consegue che tale reato concorre con quello di incendio, se quest'ultimo investa la cosa propria, volontariamente in tal modo distrutta, ai fini di frode dell'assicurazione.

Cass. pen. n. 5785/1988

L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 642 c.p. si differenzia da quella di cui all'art. 640 stesso codice: sotto il profilo soggettivo per il contenuto specifico del fine dell'ingiusto profitto che la connota: «fine di conseguire... il prezzo di un'assicurazione contro infortuni»; sotto il profilo oggettivo, per il contenuto, anch'esso specifico, dell'azione del soggetto attivo del reato: distruzione, dispersione, deterioramento od occultamento di cose proprie.

Cass. pen. n. 548/1988

L'aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità può ritenersi sussistente anche nel caso di delitto tentato, qualora il giudice abbia accertato che il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa sarebbe stato di rilevante gravità se il reato fosse stato portato a compimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta applicabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 del reato tentato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, ex art. 642 c.p.).

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Massimiliano P. chiede
lunedì 08/02/2021 - Marche
“Gentile Avvocato,
nei mesi scorsi sono stato vittima di un incidente occorso durante l'esercizio delle mie funzioni da libero professionista, nello stabilimento di un'azienda mia cliente, per cause imputabili alla negligenza del datore di lavoro e del suo responsabile della sicurezza. In pratica l'incidente è successo perché i miei clienti mi hanno fatto accedere ad una zona non sicura senza avvisarmi, il solaio su cui stazionavo ha ceduto ed io sono precipitato al piano inferiore.

Per cautelarsi da eventuali risvolti penali, il mio cliente ed il suo consulente sulla sicurezza mi hanno chiesto di dichiarare, sul referto del pronto soccorso, una versione dei fatti edulcorata dei particolari più rilevanti penalmente. La versione che mi hanno chiesto di dichiarare è stata dunque la caduta da una scala a seguito dell'urto di una persona che transitava nelle vicinanze. Nello stato di emergenza, sotto shock e in arrivo al pronto soccorso ho stupidamente acconsentito.

Nella successiva denuncia all'assicurazione del mio cliente (visto che i fatti di sono svolti nel suo stabilimento) ovviamente ho sostenuto questa versione.

Ora il liquidatore chiede testimonianza dei fatti, e le due persone presenti si rifiutano di testimoniare la versione dichiarata in prima istanza (falsa), lasciandomi dunque la sola possibilità di rettificare la mia denuncia all'assicurazione, ammettendo dunque di aver io denunciato un fatto falso. In questa seconda ipotesi spero però di poter contare sulla testimonianza firmata degli stessi, che ovviamente chiederò prima di rettificare la mia denuncia all'assicurazione.

Sottolineo che nella sostanza, in entrambe le versioni, la responsabilità ricadrebbe sulle stesse persone e il danno effettivamente c'è stato.

La mia rettifica dei fatti può essere considerata una frode e rischio qualche imputazione di falso?

La ringrazio per l'attenzione”
Consulenza legale i 11/02/2021
Dare una risposta al quesito è molto complesso e, pertanto, vale la pena effettuare alcune considerazioni preliminari.

E’ noto, invero, che la maggior parte delle polizze assicurative copre solo quelle particolari tipologie di sinistri contrassegnati da profili colposi molto tenui.

Allo stesso modo, è altrettanto noto che dette polizze non coprono quegli incidenti che si sono verificati a causa di dolo o colpa grave del soggetto agente, esattamente come accaduto nel caso di specie: un comportamento corretto del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza avrebbe imposto il divieto assoluto di transito e stazionamento nella zona pericolante.

Nel caso in parola, dunque, se la versione del sinistro fosse stata realistica, è verosimile supporre che l’assicurazione non sarebbe tenuta ad alcun indennizzo.

Per tale ragione, se la dichiarazione dell’infortunato venisse improvvisamente rettificata, è possibile che la compagnia assicurativa proceda a denunciare per il reato di cui all’art. 642, comma secondo, in quanto potrebbe supporre che la falsa dichiarazione originaria fosse funzionale ad ottenere un indennizzo che l’assicurazione non sarebbe stata tenuta a risarcire.

D’altra parte, tale rischio si correrebbe lo stesso qualora la dichiarazione originaria non venisse rettificata e, in un modo o nell’altro, la verità dovesse emergere.

Tornando al caso di specie, la decisione finale sul da farsi dipende, in buona sostanza, da quanto l’assicurazione sia pronta ad indagare e dalla gestione complessiva del sinistro. In poche parole, se non vi è pericolo che la compagnia approfondisca il caso, allora varrebbe la pena tacere: in tal modo non si otterrebbe il risarcimento, ma non si correrebbe il rischio di un’indagine penale.

Daniele D. chiede
martedì 18/06/2019 - Sicilia
“Spett. BROCARDI.it,
invio nell'ordine due ipotesi di reato ed i quesiti che intendo sottoporvi.

Articolo 367, 61 n.2 c.p.,
perché con denuncia presentata in data 27/08/2011 alla Stazione Carabinieri..., al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, affermava falsamente essere avvenuto il furto della propria autovettura e simulava ulteriormente le tracce del reato denunciato asportando dalla predetta autovettura numerosi componenti, adoperandosi per far rinvenire, ad opera dei Carabinieri di... il veicolo, parzialmente smontato e, dopo avere ottenuto dalla Compagnia di Assicurazione il risarcimento del danno derivato dal furto, mai perpetrato, dei predetti componenti, ripristinava l'integrità del veicolo montando i medesimi componenti in precedenza asportati.
Commesso il 27/08/2011 (data della denuncia)

Articolo 642, comma 2, c.p.,
perché, mediante la condotta di cui al capo precedente, denunciava un sinistro mai accaduto e precostituiva la prova falsa del sinistro denunciato. Con l'aggravante di aver conseguito il risarcimento del danno da parte della Compagnia Assicuratrice, ricevuto mediante accredito sul suo conto corrente.
Commesso l'11/01/2012 (data dell'accredito del bonifico).

Il primo reato contestato è pacifico che è già prescritto (sette anni e mezzo, quindi già dal 26/02/2019).

Quesiti

1) Il P.M. ha fatto bene a contestare il 642, comma 2° c.p. o avrebbe dovuto contestare il comma 1° o entrambi?

2) Dato che copia della denuncia del sinistro è stata consegnata alla Compagnia Assicuratrice il giorno successivo alla denuncia di furto, quindi il 28/08/2011, i termini di prescrizione del secondo reato vanno calcolati a partire da tale data (reato prescritto il 27/02/2019) o dalla data del ricevimento del pagamento del sinistro mediante bonifico bancario (che è la data dell'aggravante), così come contestato dal P.M, e quindi dall'11/02/2012 (data prescrizione 10/07/2019)?

3) I pezzi dell'auto rubata sono stati ritrovati dallo stesso proprietario/denunciante, come da ammissione durante l'interrogatorio fatto sua richiesta in fase di indagini preliminari e da successivo esame in dibattimento.
Anche se il reato di cui all'articolo 367, 61 n.2 c.p. è prescritto, nel caso in cui non venisse provata la simulazione di reato verrebbe in automatico meno il secondo reato contestato?
Cioè, se vera è la denuncia del sinistro si configura lo stesso l'ipotesi di reato di cui all'articolo 642, comma 2, c.p.?

4) Alla Compagnia Assicuratrice andavano restituiti i soldi ricevuti o i pezzi ritrovati?

5) Nel mese di novembre 2011 i carabinieri informano la Compagnia Assicuratrice della presenza di indagini di polizia giudiziaria a carico dell'assicurato, chiedendole di fornire svariati documenti/chiarimenti.
In quella circostanza chi evade le richieste risponde che il sinistro aveva sin dall'inizio destato sospetti e che in via autonoma la Compagnia Assicuratrice aveva dato mandato al suo legale di fiducia per valutare la presentazione di una eventuale denuncia querela. Nonostante ciò aveva provveduto a risarcire il sinistro tramite l'emissione di un assegno bancario datato 25/11/2011 da inviare all'assicurato. Assegno successivamente bloccato (il pagamento, come detto, è poi avvenuto tramite bonifico bancario in data 11/02/2012).
A giugno del 2014 (anni dopo) i carabinieri contattano di nuovo l'Assicurazione mettendola al corrente dello stato avanzato del procedimento penale a carico del loro assicurato chiedendo se aveva sporto in merito apposita querela o, in caso negativo, se aveva intenzione di farlo. A questo punto la Compagnia Assicuratrice, per il tramite del suo legale di fiducia - lo stesso che aveva ricevuto notizia dei fatti sin dal mese di novembre 2011- nel mese di luglio 2014 si è determinata a sporgere denuncia querela.
Quesito. LA DENUNUCIA E' TARDIVA?

Resto in attesa entro i termini previsti della Vostra autorevole consulenza e con l'occasione porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 21/06/2019
Rispondiamo innanzi tutto al quesito n. 2.

I reati previsti dall’art. 642 del codice penale sono strutturati sul modello dei delitti a consumazione anticipata ovvero su quelli nei quali il legislatore anticipa la soglia di punibilità ad un momento antecedente a quello nel quale si avrebbe la lesione effettiva al patrimonio del soggetto passivo.

La consumazione delle frodi in esame, dunque, avviene nel luogo e nel momento in cui si realizzano le condotte fraudolente, non essendo necessario che il soggetto attivo abbia conseguito il profitto.

Da ciò consegue che il reato in questione si è consumato in data 28.08.2011 allorché veniva presentata denuncia per il furto dell’auto.

Quanto invece al quesito n. 5, va detto quanto segue.

L’art. 124 del codice penale afferma che il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.

Ciò vuol dire che il giorno a partire dal quale decorre il termine corrisponde al momento in cui il soggetto passivo viene a conoscenza del fatto costituente reato. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che «il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato» (cfr. Cass. pen. Sez. VI Sent., 24/11/2015, n. 3719).
Piena cognizione che, in sostanza, equivale al fondatissimo sospetto che sia stato commesso un illecito.

Pertanto, non è da escludere che la querela proposta dalla compagnia assicurativa sia tempestiva atteso che, soltanto dopo aver parlato con le forze dell’ordine, ha effettivamente preso cognizione del fatto – reato.

Varrebbe comunque la pena percorrere la strada dell’improcedibilità dell’azione penale per tardività della querela laddove, in realtà, gli elementi in possesso dell’assicurazione, al giugno 2014, fossero gli stessi del novembre 2011, tale per cui il momento a partire dal quale sarebbero decorsi i termini per proporre querela avrebbe dovuto essere individuato nel novembre 2011.