(massima n. 1)
L'oggetto materiale del delitto di cui al primo comma dell'art. 642 cod. pen. - che punisce tra l'altro chi distrugga, disperda, deteriori od occulti un bene al fine di trarre vantaggio da un contratto assicurativo - può consistere unicamente in cosa di proprietà dell'agente, sicché il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di un titolo non attributivo della titolarità dello stesso. (Fattispecie relativa alla falsa denuncia di furto di un'auto per incassare il premio assicurativo, presentata dal figlio della proprietaria, intestatario del contratto di finanziamento per l'acquisto, in cui la Corte ha ritenuto che il fatto avrebbe potuto essere qualificato come truffa).