(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di frode in assicurazione, la nozione di "sinistro", prevista dal secondo comma dell'art. 642 c.p. si riferisce non solo all'ipotesi dell'incidente stradale ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento. (Fattispecie, nella quale l'imputato, regolarmente assicurato, aveva denunciato di aver subito la - in realtą mai accaduta - rapina di un'autovettura).