(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 642 c.p. che prevede il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona al fine di conseguire il prezzo di un'assicurazione contro infortuni con la locuzione «infortuni» non intende riferirsi solo alle evenienze lesive della persona, ma abbraccia tutti gli eventi che producano un danno patrimoniale alle cose assicurate; ne consegue che tale reato concorre con quello di incendio, se quest'ultimo investa la cosa propria, volontariamente in tal modo distrutta, ai fini di frode dell'assicurazione.