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Articolo 405 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa

Dispositivo dell'art. 405 Codice Penale

Chiunque impedisceo turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa(1), le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni(2).

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

Note

(1) L’art. 9 della l. 24 febbraio 2006, n. 85 ha sostituito la precedente locuzione "del culto cattolico", così da unificare nella tutela apprestata da tale disposizione tutte le confessioni religiose, eliminando quindi la disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre.
(2) Prima del 2006, la Corte Costituzionale si era espressa nel senso dell'incompatibilità del trattamento sanzionatorio qui previsto in riferimento alla sola religione cattolica con il principio di uguaglianza.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto tutelare la libertà di culto nella sua dimensione collettiva e di fenomeno sociale aggregativo.

Brocardi

Turbatio sacrorum

Spiegazione dell'art. 405 Codice Penale

La norma in esame tutela il libero andamento e svolgimento delle funzioni religiose.

Il reato di turbatio sacrorum di cui all'art. 405 c.p. può essere perfezionato da due condotte antigiuridiche: l'impedimento della funzione, consistente nell'ostacolare l'inizio o l'esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare.

Ai sensi del secondo comma, si applica una circostanza aggravante specifica qualora la condotta di impedimento o turbativa sia commessa con violenza o minaccia. Data la natura speciale della condotta qui prevista, i reati di violenza privata (art. 610) e minaccia (art. 612) vengono assorbiti dal più grave reato di cui al presente articolo.

Massime relative all'art. 405 Codice Penale

Cass. pen. n. 2242/2021

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 405, cod. pen., la condotta di "turbamento" della funzione religiosa può essere integrata anche dalla sua strumentalizzazione per scopi contrari al sentimento religioso di chi vi prende parte e che la funzione stessa intende evocare e onorare.

Cass. pen. n. 8055/2021

Integra il reato di cui all'art. 405 cod. pen. la condotta di colui che interferisca con l'ordinato svolgimento di una processione, collocando dei tavolini in strada al fine di imporre una sosta dinanzi ad un esercizio commerciale, nonché rivolgendo espressioni minatorie ed ingiuriose al parroco ed alle forze dell'ordine ivi presenti.

Cass. pen. n. 28030/2009

Integra il reato di cui all'art. 405 c.p. la turbativa di una funzione funebre effettuata dopo la celebrazione del rito religioso, quando la salma è ancora esposta in Chiesa. (Nella specie, gli imputati, appena terminata la Messa, avevano manifestato con grida all'interno della Chiesa, proferendo ingiurie alle autorità civili presenti al funerale).

Cass. pen. n. 20739/2003

Il reato di turbatio sacrorum di cui all'art. 405 c.p. può essere perfezionato da due condotte antigiuridiche: l'impedimento della funzione, consistente nell'ostacolare l'inizio o l'esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare. (Nella specie la Corte ha ravvisato il suddetto reato nella turbativa causata dal comportamento dell'imputato, che aveva, nel corso della celebrazione della Messa, coinvolto e disturbato molti fedeli dal loro raccoglimento, avendolo inseguito fuori della Chiesa).

Cass. pen. n. 987/1968

La processione, avendo la finalità di esaltare il sentimento religioso e di rendere omaggio anche fuori del tempio alla Divinità, alla Madonna ed ai Santi, costituisce una pratica religiosa tutelata dall'art. 405 c.p. a condizione che vi sia l'assistenza di un ministro del culto cattolico.

Cass. pen. n. 621/1967

La predicazione nel corso della celebrazione della Messa è la più tipica e la più saliente della manifestazioni con le quali si esercita il magistero sacerdotale e nelle quali il culto si estrinseca. La predicazione in Chiesa è una funzione religiosa, essendo diretta alla divulgazione e all'insegnamento della dottrina cristiana.

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Alfonso D. S. chiede
mercoledì 01/04/2020 - Abruzzo
“Mi pregio di richiedere la Vs. consulenza ed il vostro qualificato parere sul seguente quesito relativo ad un caso non reale ma che potrebbe verosimilmente verificarsi in questo periodo di emergenza sanitaria (e che malauguratamente, come riferisce la cronaca, in alcuni casi si è già verificato).
Stante la vigenza del D.L. 19/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, immagino il caso in cui, durante la celebrazione di una messa, alla presenza di un piccolo numero di fedeli (8-10), in una chiesa aperta al pubblico culto, faccia “irruzione” personale delle forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri o anche Polizia Locale) che, interrompendo la funzione, imponga al sacerdote di non proseguire in quanto le “cerimonie” religiose, come quelle civili, sono sospese in forza del D.P.C.M. In un simile caso, l’azione delle forze dell’ordine, dovrebbe essere illegittima sia perché l’art. 5 del Concordato vieta l’ingresso della forza pubblica nei luoghi di culto (tranne casi eccezionali) senza una previa comunicazione alla autorità ecclesiastica, sia perché il decreto governativo attualmente in vigore riguarda la sospensione delle cerimonie, non già delle funzioni religiose, dovendo intendersi per funzioni gli atti essenziali del culto (sacramenti, messa, ecc.) e per cerimonie gli atti che accompagnano il culto con carattere decorativo e complementare (processioni, ecc.), almeno secondo la dottrina maggioritaria (Antolisei, citato da Fiandaca-Musco). Si aggiunga la palese violazione di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito (art. 19, Cost.).
Si chiede pertanto se, in una simile ipotesi, si realizzi o meno la fattispecie di reato di cui all’art. 405 c.p. (da declinarsi come impedimento o turbamento, a seconda delle ipotesi concretamente realizzatesi), ed in caso affermativo se è ipotizzabile il concorso con il reato di cui all’art. 323 c.p.
Si chiede inoltre se gli operatori di polizia intervenuti possano invocare la scriminante dell’art. 51 c.p.”
Consulenza legale i 03/04/2020
Prima di rispondere ai quesiti, va fatta un po’ di chiarezza su alcuni temi richiamati dalla consulenza stessa, necessari ai fini della risoluzione del parere.
L’art. 5 dei Patti Lateranensi, così come modificati nel 1984 dall’Accordo di Villa Madana, dispone che “gli edifici di culto che non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti o violati da forza pubblica se non per casi di ‘urgente necessità". Sebbene la locuzione “urgente necessità” abbia un significato polivalente, non sembra inverosimile affermare che lo stato di urgente necessità sussista nella misura in cui si vuole evitare il contagio da COVID – 19 che ha cagionato una pandemia che ha, sostanzialmente, messo in ginocchio il mondo intero e, soprattutto, lo Stato Italiano.

Quanto, invece, alla sospensione delle funzioni religiose, il fatto che il Decreto non le menzioni espressamente, non vuol dire che le stesse siano consentite; anzi, se si considera che l’obiettivo primario del predetto decreto sia proprio quello di evitare gli assembramenti, è presto detto che anche le funzioni religiose siano proibite. Pertanto, la questione terminologica (cerimonie e funzioni) non depone affatto nel senso che le prime siano consentite e le seconde, invece, si.

Quanto, poi, al diritto, costituzionalmente garantito dall’art. 19, di professare una religione o credo, non va dimenticato che la costituzione tutela anche – e soprattutto – il diritto alla salute, di certo preminente rispetto al primo dei predetti che, dunque, ben può essere compresso per la tutela di un interesse di maggior spessore.

Arrivando ai temi di cui al quesito, richiamando quanto detto sopra è chiaro che eventuali condotte di turbamento di funzioni religione poste in essere da parte della forza pubblica sarebbero, nel caso di specie, assolutamente non punibili. Ovviamente, neanche sussisterebbe la fattispecie di cui all’art. 323 del codice penale.

La ragione può essere di certo banalmente ricondotta alla scriminante di cui all’art. 51 del codice penale che, per l’appunto, esclude la punibilità di quelle condotte che vengono eseguite in ottemperanza di un ordine legalmente dato dall’autorità (e tali sono, di sicuro, le direttive impartite dai DPCM nonché dai diversi Decreti emanati dal Ministero dell’Interno e della Sanità.

Eppure, in realtà, il discorso è ancora più sottile. Senza entrare in sofisticate questioni giuridiche, va detto che le cause di esclusione dell’antigiuridicità si applicano laddove la condotta posta in essere costituirebbe reato, cosa che nel caso ipotizzato non è. Qualora, infatti, la forza pubblica dovesse interrompere una funzione di culto, la stessa non commetterebbe alcun reato in quanto sarebbe del tutto titolata a farla e, anzi, la sua attività sarebbe proprio funzionale a interrompere la commissione di un reato ben più grave, quale potrebbe essere quello di epidemia di cui all’art. 438 del codice penale.

Volendo fare un paragone spicciolo, ma immediatamente comprensibile, sarebbe come dire che è colpevole di sequestro di persona l’agente di polizia che dispone il fermo ad un soggetto che ha colto in flagranza di reato.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è evidente che la condotta della forza pubblica nel caso di specie non costituirebbe alcuno dei reati ipotizzati.