Turbamento di funzioni religiose
Chiunque impedisca o turbi l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose che si compiano con l'assistenza di un ministro del culto o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, compie il reato di turbamento di funzioni religiose.
La Corte Cost., con sent. 9-7-2002, n. 327 ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale dell'art. 405 c.p., nella parte in cui \"per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene pił gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti\".