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Articolo 406 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Delitti contro i culti ammessi nello Stato

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 406 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 9, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

[Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato, è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.]

Massime relative all'art. 406 Codice Penale

Cass. pen. n. 9757/1986

In tema di delitti contro uno dei culti ammessi nello Stato, č necessario accertare al fine di controllare l'ammissione di un determinato culto, se lo statuto della confessione religiosa (nella specie Testimoni di Geova) non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano ed in particolare se l'esercizio della religione violi norme penali dettate in materia di ordine pubblico e di tutela dei diritti della persona.

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