(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 405 c.p. la turbativa di una funzione funebre effettuata dopo la celebrazione del rito religioso, quando la salma č ancora esposta in Chiesa. (Nella specie, gli imputati, appena terminata la Messa, avevano manifestato con grida all'interno della Chiesa, proferendo ingiurie alle autoritā civili presenti al funerale).