(1)Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose(2) che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni(3).
Note
(1)
L'articolo è stato così sostituito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85 (art. 8), che ha provveduto ad unificare nella tutela apprestata da tale disposizione tutte le confessioni religiose, eliminando quindi la disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre.
(2)
La condotta di vilipendio ha ad oggetto delle cose ovvero tutti quei beni che siano in qualche modo connessi all'attività religiosa, in quanto venerati dai fedeli (si pensi alle immagini sacre, le statue, etc.), oppure benedetti o consacrati (chiese, altari etc.) o necessari al compimento di atti liturgici o rituali (libri sacri, paramenti etc.).
(3)
Tale comma è stato inserito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85 e disciplina un'ipotesi speciale di danneggiamento ex art. 635, dalla quale si distingue n ragione dell'oggetto religiosamente connotato.