Cass. pen. n. 8538/2019
La sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, posto che questa, oltre a non essere assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto non riferita a cose pericolose in sé, pur avendo natura eminentemente sanzionatoria non può essere parificata né ad una pena accessoria, in assenza della funzione preventiva tipica di questa, né alla pena principale, in quanto non è definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo e, piuttosto che "affliggere", mira a "ripristinare" la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato.
Cass. pen. n. 5412/2019
L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva.
Cass. pen. n. 27297/2019
Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo ai fini dell'individuazione delle sanzioni aventi natura sostanzialmente penale).
Cass. pen. n. 52522/2018
La perdita del diritto elettorale conseguente all'interdizione dai pubblici uffici disposta in relazione a reati comuni è soggetta alla sospensione condizionale della pena in base alla previsione generale di cui all'art.166 cod.pen, in quanto la diversa disciplina prevista dall'art. 113, commi 1 e 2, d. P.R. n. 361 del 1957, in base al quale la condanna per un reato elettorale comporta sempre la perdita dell'elettorato attivo e passivo, si applica solo a tale tipologia di reati. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'irrilevanza della sospensione condizionale della pena sulla privazione del diritto di elettorato del condannato per reato elettorale non costituisce un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato, bensì integra il difetto di un requisito soggettivo per l'esercizio del diritto di elettorato).
Cass. pen. n. 24972/2013
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen. relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare, nell'indagine circa la pericolosità del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e diversi elementi desumibili "aliunde".
Cass. pen. n. 6285/1997
Atteso il disposto di cui all'art. 166, comma secondo, c.p., nella parte in cui questo prevede che la condanna a pena condizionalmente sospesa non possa costituire “in alcun caso, di per sé, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione”, il giudice della prevenzione, qualora ritenga di affermare la pericolosità del proposto, può valutare a tal fine gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna solo unitamente ad altri e diversi elementi, desumibili aliunde.
Cass. pen. n. 3209/1997
Poiché la norma più favorevole all'imputato va individuata comparando il trattamento derivante dall'applicazione della legge anteriore con quello fissato dalla legge posteriore e ravvisando la lex mitior in quella che sia foriera di conseguenze meno gravose per il colpevole e poiché nella vigenza del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la sospensione della patente di guida costituiva pena accessoria mentre secondo il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ha natura di sanzione amministrativa accessoria, in caso di condanna a pena condizionalmente sospesa per il reato di omicidio colposo commesso, nel vigore del codice della strada abrogato, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la pena accessoria della sospensione della patente di guida è più favorevole della sanzione amministrativa accessoria perché la pena, a differenza dell'altra, viene in concreto attratta dalla sospensione della pena principale, con conseguente trattamento sanzionatorio complessivamente più mite per l'imputato.
Cass. civ. n. 10382/1993
La norma dell'art. 17, n. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), che prevede il requisito della «condotta specchiatissima ed illibata» ai fini dell'iscrizione nell'albo dei procuratori, non è stata implicitamente abrogata né per effetto della sostituzione dell'art. 166 c.p. (in tema di effetti della sospensione condizionale della pena) con l'art. 4, L. 7 febbraio 1990, n. 19 né per effetto della L. 29 ottobre 1984, n. 732, che ha eliminato il requisito della condotta illibata per l'accesso ai pubblici impieghi.
Cass. pen. n. 2131/1992
La sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione dell'art. 166 c.p., introdotta dall'art. 4 L. 7 febbraio 1990, n. 19, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie