(massima n. 1)
La sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, posto che questa, oltre a non essere assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto non riferita a cose pericolose in sé, pur avendo natura eminentemente sanzionatoria non può essere parificata né ad una pena accessoria, in assenza della funzione preventiva tipica di questa, né alla pena principale, in quanto non è definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo e, piuttosto che "affliggere", mira a "ripristinare" la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato.