(massima n. 1)
La sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione dell'art. 166 c.p., introdotta dall'art. 4 L. 7 febbraio 1990, n. 19, č un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessitā di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie