(massima n. 1)
Atteso il disposto di cui all'art. 166, comma secondo, c.p., nella parte in cui questo prevede che la condanna a pena condizionalmente sospesa non possa costituire “in alcun caso, di per sé, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione”, il giudice della prevenzione, qualora ritenga di affermare la pericolosità del proposto, può valutare a tal fine gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna solo unitamente ad altri e diversi elementi, desumibili aliunde.