(massima n. 1)
La norma dell'art. 17, n. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), che prevede il requisito della «condotta specchiatissima ed illibata» ai fini dell'iscrizione nell'albo dei procuratori, non è stata implicitamente abrogata né per effetto della sostituzione dell'art. 166 c.p. (in tema di effetti della sospensione condizionale della pena) con l'art. 4, L. 7 febbraio 1990, n. 19 né per effetto della L. 29 ottobre 1984, n. 732, che ha eliminato il requisito della condotta illibata per l'accesso ai pubblici impieghi.