Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 97 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 14/12/2024]

Minore degli anni quattordici

Dispositivo dell'art. 97 Codice Penale

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni [222, 224](1).

Note

(1) La dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che l'età debba essere calcolata secondo le regole del computo naturale, ovvero tenendo conto del giorno effettivo in cui si è verificata la nascita e dell'ora della stessa.

Ratio Legis

Alla base della norma in esame, la quale prevede una presunzione assoluta di non imputabilità del minore di anni quattordici, vi è la considerazione che un soggetto può dirsi capace d'intendere e di volere solo quando ha raggiunto un certo grado di sviluppo fisico-psichico.

Spiegazione dell'art. 97 Codice Penale

Il legislatore, tramite la presente norma, configura una presunzione legale assoluta di non imputabilità, motivo per il quale non è possibile fornire la prova della sufficiente maturità psichica del minore, anche se astrattamente potrebbe benissimo essere capace di intendere e di volere.

Tuttavia, a fronte della non punibilità del minore è prevista l'eventuale applicazione nei suoi confronti di misure di sicurezza, qualora sia da considerarsi socialmente pericoloso e ne sussistano i presupposti (artt. 222 e 224).

Massime relative all'art. 97 Codice Penale

Cass. pen. n. 3029/2019

È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'esercente la potestà genitoriale nell'interesse di minore infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito, atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313.

Cass. pen. n. 16118/2019

È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'imputato infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313.

Cass. pen. n. 28627/2017

La nullità della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale ordinario nei confronti di un soggetto che, successivamente, è risultato essere minorenne all'epoca dei fatti, non è deducibile nella fase esecutiva, mentre la revisione è ammissibile solo in presenza di nuovi elementi idonei a comprovare che il condannato, al momento dei fatti, fosse un minore infraquattordicenne, perciò non imputabile.

Cass. pen. n. 49863/2009

La previsione di cui all'art. 26 del D. P.R. n. 448 del 1988 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici, considerato che l'art. 97 c.p. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Ne consegue che al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia di cui all'art. 26 D.P.R. n. 448 del 1988, attesa l'ultroneità di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, minore degli anni quattordici al momento del fatto, volto a censurare il mancato compimento, prima della sentenza di non luogo a procedere, di attività processuali, preordinate a dimostrare la propria estraneità ai fatti oggetto di imputazione).

Cass. pen. n. 15523/1989

La non imputabilità del minore non esclude necessariamente la sua maturità psichica ed intellettiva.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

Consulenze legali
relative all'articolo 97 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. G. chiede
martedì 28/01/2025
“Buongiorno, mio figlio di 12 anni ha mandato in una chat WhatsApp di amici uno sticker oltraggioso (non fatto da lui ma che aveva ricevuto da altra bambina su una terza bambina) poiché è stato offeso verbalmente da quest'ultima.
La madre vuole andare avanti e citarci in giudizio, ma mio figlio ha già chiesto scusa alla sua compagna che lo ha perdonato e noi ci scuseremo davanti ai carabinieri del paese con i suoi genitori.
Consapevoli davanti a tutti dello sbaglio (anche mio figlio è realmente pentito) non vorremmo proseguire per vie legali.
Mio figlio è incensurato e se anche ha sbagliato in questa azione, non ritengo il fatto grave al punto che non bastino le pubbliche scuse.
Cosa rischio? A cosa vado incontro?
Grazie mille.


Consulenza legale i 30/01/2025
Dal punto di vista penale, nel caso di specie, il minore non rischia un bel niente in quanto è soggetto non imputabile, come espressamente affermato dall’articolo 97 c.p., secondo il quale il minore infraquattordicenne non è mai imputabile.

È, questa, una scelta più che ragionevole del nostro sistema penale, nell’ambito del quale il minore che non ha ancora compiuto i 14 anni non è in grado di atteggiarsi correttamente dinanzi al precetto penale, non avendo una maturità tale da capire il disvalore di determinate condotte. Stando così le cose, viene dunque giudicato non imputabile, in quanto finanche la punizione ipoteticamente comminata per il reato non verrebbe da questi compresa e, pertanto, sarebbe inutile.

Altro discorso è il lato civile, in quanto eventuali condotte illecite del minore potrebbero configurare responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 del c.c., di cui sarebbero responsabili i genitori ex art. 2048 del c.c., secondo il quale dei fatti illeciti posti in essere dal minore rispondono i genitori, in quanto il nostro ordinamento “presume” una sorta di culpa in educando di cui, appunto, devono rispondere solo i genitori.

Questo, però, ammesso e non concesso che vi siano i presupposti per la configurabilità di un illecito civile che, a dire il vero, nel caso di specie davvero sembrano mancare, atteso che trattasi di una scaramuccia tra minori che difficilmente qualsivoglia giudice prenderebbe in considerazione.