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Articolo 97 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Minore degli anni quattordici

Dispositivo dell'art. 97 Codice Penale

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni [222, 224](1).

Note

(1) La dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che l'età debba essere calcolata secondo le regole del computo naturale, ovvero tenendo conto del giorno effettivo in cui si è verificata la nascita e dell'ora della stessa.

Ratio Legis

Alla base della norma in esame, la quale prevede una presunzione assoluta di non imputabilità del minore di anni quattordici, vi è la considerazione che un soggetto può dirsi capace d'intendere e di volere solo quando ha raggiunto un certo grado di sviluppo fisico-psichico.

Spiegazione dell'art. 97 Codice Penale

Il legislatore, tramite la presente norma, configura una presunzione legale assoluta di non imputabilità, motivo per il quale non è possibile fornire la prova della sufficiente maturità psichica del minore, anche se astrattamente potrebbe benissimo essere capace di intendere e di volere.

Tuttavia, a fronte della non punibilità del minore è prevista l'eventuale applicazione nei suoi confronti di misure di sicurezza, qualora sia da considerarsi socialmente pericoloso e ne sussistano i presupposti (artt. 222 e 224).

Massime relative all'art. 97 Codice Penale

Cass. pen. n. 3029/2019

È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'esercente la potestà genitoriale nell'interesse di minore infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito, atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313.

Cass. pen. n. 16118/2019

È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'imputato infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313.

Cass. pen. n. 28627/2017

La nullità della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale ordinario nei confronti di un soggetto che, successivamente, è risultato essere minorenne all'epoca dei fatti, non è deducibile nella fase esecutiva, mentre la revisione è ammissibile solo in presenza di nuovi elementi idonei a comprovare che il condannato, al momento dei fatti, fosse un minore infraquattordicenne, perciò non imputabile.

Cass. pen. n. 49863/2009

La previsione di cui all'art. 26 del D. P.R. n. 448 del 1988 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici, considerato che l'art. 97 c.p. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Ne consegue che al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia di cui all'art. 26 D.P.R. n. 448 del 1988, attesa l'ultroneità di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, minore degli anni quattordici al momento del fatto, volto a censurare il mancato compimento, prima della sentenza di non luogo a procedere, di attività processuali, preordinate a dimostrare la propria estraneità ai fatti oggetto di imputazione).

Cass. pen. n. 15523/1989

La non imputabilità del minore non esclude necessariamente la sua maturità psichica ed intellettiva.

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