Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata [228-232].
Se, per il delitto, la legge stabilisce [la pena di morte o](1) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore [43] nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98 [227](2).
Note
(1)
La pena di morte è stata abolita dal nostro ordinamento e sostituita con la pena dell'ergastolo (v.
17).
(2)
A proposito di tali disposizioni è necessario fare delle osservazioni. In primo luogo, il concetto di pericolosità sociale del minore non imputabile ha ricevuto un particolare descrizione normativa dall'articolo 37, comma secondo, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, molto più ristretta di quella fino ad allora praticata. In secondo luogo, si ricordi che la Corte Costituzionale con sentenza 20 gennaio 1971, n. 1 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2 della norme in esame in quanto prevedeva come obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero per almeno tre anni, in un riformatorio giudiziario. A tutt'oggi, dunque, la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, in seguito alla entrata in vigore del D.P.R. di cui sopra.