(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 26 del D. P.R. n. 448 del 1988 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici, considerato che l'art. 97 c.p. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilitā e, quindi, anche di assoluta incapacitā processuale che prescinde dall'effettivo riscontro della capacitā di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Ne consegue che al giudice non č consentito il preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilitā dello stesso al minore imputato prima della pronuncia di cui all'art. 26 D.P.R. n. 448 del 1988, attesa l'ultroneitā di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, minore degli anni quattordici al momento del fatto, volto a censurare il mancato compimento, prima della sentenza di non luogo a procedere, di attivitā processuali, preordinate a dimostrare la propria estraneitā ai fatti oggetto di imputazione).