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Diritto penale -

L'imputabilitą dei minorenni

TESI MOLTO VENDUTA
AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Palermo
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Le statistiche Istat dimostrano come la criminalità minorile in Italia abbia mutato fisionomia negli anni. Se dal punto di vista quantitativo, il numero di minorenni denunciati alle procure della repubblica è in diminuzione rispetto agli anni '90, dal punto di vista qualitativo si sono sviluppati delle nuove e più gravi forme di criminalità minorile, quali babygangs, la criminalità minorile di stampo mafioso o ancora il cyberbullismo, quella particolare forma di bullismo x cui minorenni compiono veri e propri reati quali diffamazione, estorsioni e molestie attraverso i social network.
A tal proposito è stata emanata la L. n. 71 del 2017, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. La generale pericolosità assunta dal fenomeno criminale minorile ha fatto sì che negli ultimi anni siano state diverse le proposte di abbassamento dell’età imputabile, oggi fissata a 14 anni dall’art. 97 codice penale. La più recente è contenuta nel disegno di L. n. 1580 del 7 febbraio 2019, attraverso cui si propone un abbassamento della soglia di età imputabile a dodici anni. Sono diverse le ragioni che spingono verso tale direzione: l’influenza degli altri paesi europei, in cui l’età imputabile è fissata a 13 o addirittura 10 anni in Gran Bretagna; il cd. moral panic, ovvero l’allarmismo alimentato dai mass media che pongono sotto i riflettori i reati più gravi commessi dai minorenni, quali gli omicidi, le lesioni o le violenze sessuali.
Le diverse iniziative parlamentari in tal senso non sono mai giunte a compimento. Si fa sempre più forte la convinzione che all’esigenza punitiva debba prevalere comunque, quando possibile, l’azione rieducativa e di reintegrazione del minorenne autore di reato. Il soggetto non è in grado di comprendere il significato etico e sociale del comportamento posto in essere. È onere del giudice la previa valutazione della personalità del minore e della sua maturità, attraverso l’ausilio di perizie tecniche e psicologiche. Il legislatore processuale risponde a tali esigenze di tutela del minore autore di reato, disegnando con il D.P.R. 448/88 un processo minorile in cui emergono chiaramente gli obiettivi principali: il minimo contatto tra minore ed il circuito penale, realizzato con l’enorme centralità dell’udienza preliminare, e il pieno recupero del giovane, attraverso misure alternative quali la sospensione con messa alla prova o l’irrilevanza del fatto, e in cui la detenzione diviene l’extrema ratio. La specificità del processo minorile è l’obiettivo dell’ultima importante novità legislativa in materia, il D.Lgs. n. 121 del 2 ottobre 2018, recante Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, che finalmente copre un enorme vuoto legislativo e detta una disciplina ad hoc sull’esecuzione minorile, prescritta dall’art. 79 della legge 354/75 e attesa per oltre 40 anni. Viene dato ampio respiro nella scelta delle misure alternative alla detenzione, quali l’affidamento in prova terapeutico, la semilibertà o la detenzione domiciliare, misure che, affiancate ad un costante controllo da parte dei servizi sociali, siano più funzionali alla rieducazione del giovane.

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