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Articolo 92 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

Dispositivo dell'art. 92 Codice Penale

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità [688](1).

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata(2).

Note

(1) Il primo comma si riferisce sia all'ipotesi di ubriachezza colposa sia a quella volontaria, le quali non escludono l'imputabilità. Tuttavia si deve precisare che, quanto al titolo di responsabilità, si ritiene che si debba aver riguardo del momento in cui si realizza il reato, e non al momento in cui è stata ingerito la sostanza.
(2) Il comma secondo prende, invece, in esame la cd ubriachezza preordinata. Quest'ultima, che viene considerata una forma di espressione dello "stato preordinato di incapacità" di cui all' art. 87, vale però. diversamente da questo, come circostanza aggravante (v. Libro I, Titolo III).

Ratio Legis

La norma include due ipotesi di ubriachezza, le quale rispondono a due diverse ratio. Per quanto attiene all'ubriachezza volontaria o colposa, di cui al comma primo, il legislatore ha optato per una finzione giuridica di imputabilità, onde evitare che possa andare esente da pena il soggetto che si trova in uno stato di incapacità d'intendere o di volere per un fatto a lui comunque imputabile. Mentre l'ubriachezza preordinata, trattata al comma secondo, è espressione del principio dell'actio libera in causa di cui all'art. 87.

Spiegazione dell'art. 92 Codice Penale

Nell'ambito dell'ubriachezza, il legislatore ha previsto una differente disciplina a seconda che essa sia accidentale, volontaria o colposa, preordinata a commettere un reato, abituale o cronica.

L'ubriachezza volontaria disciplinata dalla presente norma non esclude né diminuisce l'imputabilità.

In passato si riteneva che fosse qui disciplinata una delle ipotesi di actiones liberae in causa, sostenendosi che la valutazione in merito alla volontà di commettere il reato andasse retrocessa al momento in cui il soggetto si ubriacava volontariamente, ma la dottrina e la giurisprudenza più recente e dominante ne hanno ravvisato una fattispecie di responsabilità oggettiva occulta, priva oramai di fondamento costituzionale.

Per superare tali problematiche si è sancito che la norma lascerebbe sussistere l'imputabilità, senza però che tale imputabilità si traduca automaticamente in colpevolezza per il reato commesso.

Dunque, presupponendo che ad ogni modo bisogna riferirsi al momento in cui il soggetto si ubriaca, egli risponderà a titolo di dolo eventuale (v. art. 43) quando si sia posto in stato di ubriachezza accettando il rischio della commissione di un reato (anche se non direttamente voluto), risponderà invece a titolo di colpa (sempre che il fatto sia previsto anche nella forma colposa), se ha previsto il reato ma non lo ha assolutamente voluto o se comunque la commissione del reato era prevedibile o evitabile.

L'ubriachezza è preordinata quando il soggetto si è posto in stato di incapacità di intendere e di volere al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa.
Anche qui vi è un classico esempio di actio libera in causa, e si seguirà la disciplina di cui all'art. 87, cui si rimanda per una analisi più approfondita.

Massime relative all'art. 92 Codice Penale

Cass. pen. n. 25758/2021

Il dolo specifico non può ritenersi incompatibile con lo stato di ubriachezza, che ne consente, al contrario, una verifica semplificata, per cui, nella fattispecie di cui all'art. 336 c.p., occorrerà accertare che l'ubriaco, sebbene non lucidamente, abbia volontariamente orientato la sua condotta verso la specifica finalità di costringere il pubblico ufficiale a compiere l'atto contrario ai propri doveri o ad omettere l'atto dell'ufficio.

Cass. pen. n. 5175/2012

L'azione esercitata sulla psiche dall'alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti dal soggetto imputato, non impedisce di accertare il dolo diretto per la cui esistenza non è richiesta un'analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto.

Cass. pen. n. 38513/2008

La colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92 cod. pen. nel disciplinarne l'imputabilità nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod.pen..

Cass. pen. n. 10226/2005

In tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. della strada), l’ubriachezza volontaria, non determinata cioè da caso fortuito né da forza maggiore, non esclude né diminuisce l’imputabilità: l’agente risponde del reato commesso in tale stato a titolo di dolo o di colpa a seconda dell’elemento psicologico del reato accertato. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato la tesi difensiva circa l’impossibilità dell’imputato, ubriaco, di rifiutarsi di spostare l’autovettura per essergli il comando provenuto da un vigile urbano, ed ha sostenuto che, dato lo stato di alterazione volontariamente determinato dal soggetto agente, l’imputato non avrebbe dovuto ottemperare).

Cass. pen. n. 466/1994

L'aggravante del motivo futile può essere applicata anche nel caso in cui il colpevole abbia agito in stato di ubriachezza. Invero ai sensi dell'art. 92 c.p. l'ubriachezza volontaria o colposa non esclude né attenua l'imputabilità, di guisa che i motivi che hanno determinato l'ubriaco al delitto non possono essere valutati con criteri diversi da quelli adottati per la persona normale.

Cass. pen. n. 12562/1990

In tema di maltrattamenti (art. 572 c.p.), il fatto che i singoli episodi costituenti nel loro complesso la condotta criminosa siano commessi durante lo stato di ubriachezza, in cui l'imputato frequentemente versa, non implica che esse siano da considerarsi frutto di violazioni episodiche perché scaturite improvvisamente dalla crisi alcolica e, quindi, non inserite in quella unitaria coscienza e volontà di sottoporre i soggetti passivi a continui patimenti fisici o morali, che integra il delitto.

Cass. pen. n. 7157/1990

Nel caso di ubriachezza volontaria, colposa o preordinata, la presunzione legale d'imputabilità non è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità penale, occorre, infatti, accertare la colpevolezza dell'ubriaco secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92 c.p. nel disciplinare l'imputabilità nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa va valutata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 c.p. È dunque, necessario prendere in considerazione la condotta dell'ubriaco, al momento della commissione del fatto, per stabilire se egli ha agito con dolo o colpa. Ciò perché, secondo il vigente sistema penale, l'ideazione e la volizione dell'ubriaco vanno indagate e valutate dal giudice, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico determinate dall'alcool.

Cass. pen. n. 2509/1990

Nel caso di reato commesso in stato di ebbrezza alcoolica non accidentale né preordinata, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'agente, è decisivo l'atteggiamento psichico, sia pure abnorme, al momento in cui il fatto si è verificato: trattandosi di delitto doloso, la responsabilità del soggetto deve essere esclusa soltanto se risulti in concreto che il fatto è stato commesso per colpa o comunque non è stato voluto.

Non è giuridicamente illogica l'individuazione dello stato di ebbrezza alcoolica quale causale del reato, poiché la piena imputabilità dell'agente sancita dall'art. 92 c.p. nonostante l'alterazione psichica conseguente alla ubriachezza volontaria o colposa, costituisce mera finzione giuridica imposta dalla necessità di difesa sociale, mentre permane sul piano naturalistico tale alterazione, che, soggiogando più o meno compiutamente le facoltà intellettive e volitive del soggetto, può essa stessa costituire causa efficiente del reato e la ratio della sua punizione. (Fattispecie in tema di tentato omicidio).

Cass. pen. n. 6065/1984

In caso di ubriachezza volontaria o colposa, l'imputabilità rimane integra, quali che siano gli effetti dell'alcool sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, il quale perciò risponde del reato commesso, sempre che sia accertata l'esistenza dell'elemento psicologico proprio del reato stesso. L'ubriachezza accidentale, derivante cioè da caso fortuito o da forza maggiore, rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, e la relativa prova deve essere sicuramente acquisita al processo, come in genere per tutte le cause idonee ad escludere o diminuire l'imputabilità quando questa è presunta dalla legge.

Cass. pen. n. 3380/1981

Nell'accertare l'estremo della colpevolezza della condotta dell'ubriaco, il dolo non può essere escluso argomentando esclusivamente dallo stato di ebbrezza alcoolica, qualora le modalità soggettive ed oggettive del comportamento depongano, secondo i criteri ordinari, per l'intenzionalità dell'evento.

Cass. pen. n. 842/1980

Il principio di cui all'art. 92 c.p. secondo il quale, in caso di ubriachezza, è presunta la capacità d'intendere e di volere del soggetto, non esime il giudice dall'obbligo d'accertare in ogni singola fattispecie la colpevolezza attraverso l'indagine sull'atteggiamento psicologico assunto in concreto dall'ubriaco nel momento in cui il fatto è stato commesso. Trattandosi di delitto doloso, la responsabilità del soggetto deve essere esclusa ove risulti che in concreto il fatto è stato commesso per colpa o, comunque, non è stato voluto dall'ubriaco.

Cass. pen. n. 607/1973

La peculiarità della normativa degli artt. 92 e 93 c.p. comporta che l'autore del fatto previsto come reato debba rispondere penalmente come se egli fosse rimasto capace di intendere e di volere nel momento in cui lo commise, e ciò postula che si debba guardare all'atteggiamento da lui tenuto in quell'occasione, per identificare l'elemento psicologico che caratterizza la condotta, e non quello della messa in opera della situazione che ha determinato la perdita o la menomazione dell'imputabilità.

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