(massima n. 1)
Il dolo specifico non può ritenersi incompatibile con lo stato di ubriachezza, che ne consente, al contrario, una verifica semplificata, per cui, nella fattispecie di cui all'art. 336 c.p., occorrerà accertare che l'ubriaco, sebbene non lucidamente, abbia volontariamente orientato la sua condotta verso la specifica finalità di costringere il pubblico ufficiale a compiere l'atto contrario ai propri doveri o ad omettere l'atto dell'ufficio.