Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore [613, 690].
Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita [688](1).
Note
(1)
Il legislatore, in merito all'ubriachezza, ha operato un distinguo tra ubriachezza volontaria (art. 92) o accidentale. La norma in esame considera quest'ultima ipotesi, ovvero la cd. ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore, quindi determinata da un fattore imprevedibile o inevitabile che esclude la possibilità di muovere un qualsiasi rimprovero al soggetto agente. Si tratta di un'ipotesi di difficile verificazione, di cui si riportano esempi di scuola quali quelli del soggetto che lavorando in una distilleria si ubriaca a causa dei vapori alcoolici o del soggetto che, per scherzo altrui, ingerisce una bevanda alcoolica, ritenendola analcolica, o di chi assume, senza saperlo, un farmaco che accentua gli effetti dell'alcool, anche in dosi minime e quindi altrimenti innocue.